mercoledì 12 novembre 2014

PAROLE DISPREGIATIVE NEI CONFRONTI DELLA POLIZIA MUNICIPALE SU FACEBOOK: IL POST SEGNALATO ALL’AUTORITÀ GIUDIZIARIA


Sul settimanale La Nuova Periferia, che trovate da oggi in edicola, a pagina 38, appare un articolo titolato “Parole dispregiative nei confronti della polizia municipale su Facebook: il post segnalato all’autorità giudiziaria”.

Chi vi scrive non entra nel merito della questione sollevata dalla Polizia Municipale di Saluggia avanti l’Autorità competente; se qualcuno ha utilizzato, nei Loro confronti, su un Social Network parole dispregiative = lesive dell'onore dell'altrui persona, ne risponde personalmente. 

Tuttavia su un passaggio dell’articolo, che mi chiama direttamente in causa, occorrono alcune doverose precisazioni. Il passaggio, che riferisce la posizione assunta dal Comandante della Polizia Municipale di Saluggia, testualmente, è il seguente:

Torasso, poi, per sedare qualsiasi altra discussione spiega anche l’utilizzo che la municipale può fare delle videocamere di sorveglianza posizionate sul territorio. «Le telecamere – spiega –posso essere utilizzate per effettuare degli accertamenti, dopo che gli agenti hanno verificato il reato sul posto. Si tratta di una verifica che viene svolta in un secondo momento possibile poiché prevista dall’articolo 3 del regolamento d’utilizzo delle videocamere approvato nel 2005 dall’allora amministrazione Pasteris. Si tratta di un’attività di supporto».

Ritengo doveroso quindi precisare che:


1) Il sottoscritto è stato eletto Sindaco di Saluggia il 27 maggio 2007 ed ha dato le dimissioni il 10 gennaio 2012 (a tre mesi dalla fine del mandato);
2) Il Regolamento per l’utilizzo del sistema di  Videosorveglianza del territorio è stato approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 17/09 del 06/03/2009;
3) All’articolo 1- Finalità -  si specifica che “Il presente regolamento garantisce che il trattamento dei dati personali, effettuato mediante l’attivazione di un impianto di videosorveglianza nel territorio del Comune, gestito ed impiegato dai soggetti individuati con apposita nomina..”
4) All’Art. 3 – Trattamento dei dati personali per le finalità istituzionali  dell’impianto di videosorveglianza – si specifica  che: “Le finalità istituzionali del suddetto impianto, del tutto conformi alle funzioni istituzionali demandate al Comune, in particolare dal D.lgs.18 agosto 2000 n. 267; dal D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616; dalla Legge 7 marzo 1986 n. 65 sull’ordinamento della polizia municipale, nonché dallo statuto e dai regolamenti comunali vigenti, nei limiti stabiliti dal D.Lgs. 30.06 2003 n. 196, sono:   Monitoraggio delle proprietà comunali per la salvaguardia del patrimonio immobiliare del Comune.  Ricostruzione, della dinamica di furti o di atti vandalici o comunque di comportamenti penalmente rilevanti, nei luoghi pubblici di principale frequentazione, per permettere un pronto intervento della polizia municipale e delle forze dell’ordine in supporto, a tutela del patrimonio pubblico e privato;  Monitoraggio del traffico veicolare;  Rilevare eventuali situazioni di pericolo per la sicurezza pubblica, consentendo l’intervento degli operatori.”
5) All’articolo 5 – Responsabile della gestione e del trattamento dei dati, si specifica che: Un soggetto scelto prioritariamente tra i dipendenti appartenenti al Comando di Polizia Municipale è specificamente  nominato quale responsabile del trattamento dei dati personali rilevati ai sensi e per gli effetti delle disposizioni del presente regolamento. La responsabilità della gestione dell’impianto, il suo costante adeguamento alle norme di sicurezza previste dal “Codice” e il suo costante controllo sull’uso delle immagini inquadrate e raccolte spetta al responsabile del trattamento dati della videosorveglianza.

ERGO:

1) Lo scrivente Marco Pasteris nel 2005 non era Sindaco di Saluggia, ma libero cittadino come lo è attualmente.
2) Il Regolamento per l’utilizzo del sistema di  Videosorveglianza del territorio è stato approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 17/09 del 06/03/2009, nel 2005 non esisteva;
3) Il trattamento dei dati personali, effettuato mediante l’attivazione dell’impianto di videosorveglianza nel territorio del Comune, e, gestito ed impiegato non dal Sindaco del Comune, ma  dai soggetti individuati con apposita nomina…”
4) Nel vigente Codice della strada la maggior parte delle infrazioni sono illeciti amministrativi, (punibili con un ammenda) e non reati, (punibili con una pena detentiva). Inoltre nell’articolo art. 3 – Trattamento dei dati personali per le finalità istituzionali  dell’impianto di videosorveglianza – si specifica  che: “… tra le finalità istituzionali del suddetto impianto vi è il monitoraggio del traffico veicolare, non la contestazione di un illecito amministrativo….”
5) All’articolo 5 – Responsabile della gestione e del trattamento dei dati, si specifica che: un soggetto scelto prioritariamente tra i dipendenti appartenenti al Comando di Polizia Municipale è specificamente  nominato quale responsabile del trattamento dei dati personali rilevati ai sensi e per gli effetti delle disposizioni del Regolamento per l’utilizzo del sistema di  Videosorveglianza del territorio. Quindi né il Sindaco precedente (Pasteris), né quello attuale (Barberis), sono responsabili delle sanzioni amministrative elevate, dalla Polizia Municipale, agli automobilisti ripresi dal sistema di videosorveglianza comunale !!!


Ciao alla prossima e
chiunque volesse
liberamente replicare
può farlo sempre qui:

marco.pasteris@yahoo.it