martedì 2 dicembre 2014

SUCCEDE A SALUGGIA: IL PRG APPROVATO DECIDE L’EDIFICABILITA’

LA MAPPA DELLA PROPOSTA DI NUOVO PRGC DI SALUGGIA (VC)

SUCCEDE A SALUGGIA che ho letto nei giorni scorsi, della nuova polemica sollevata Per Saluggia, circa il fatto che la Giunta  Comunale voglia far cassa con l’inserimento nella nuova Variante  al Piano Regolatore Generale Comunale di nuove aree edificabili, ora con destinazione agricola,  che i privati non vogliono trasformare e sulle quali dovranno pagare nuove tasse.

Non entro nel merito delle scelte compiute dalla Giunta Comunale .

Per onestà intellettuale, invece, da parte di chi ha sollevato il caso,  andrebbe quantificata in maniera dettagliata:

1) il numero dei cittadini che si sono trovati con la sgradita sorpresa;
2) il numero delle osservazioni, che la legge consente di fare al cittadino a sua tutela entro i termini previsti.
3) il numero delle risposte di diniego da parte dell’Amministrazione alla richiesta di non trasformare il terreno agricolo in edificabile e la contestuale ragione addotta.

Perché su una popolazione di 4.200 persone questi dati inficiano direttamente sia sulla qualità dell’informazione evidenziata da parte di chi ha sollevato il caso: troppo generalizzata e pretestuosamente superficiale.

Ai nostri lettori, che con la materia hanno poco dimestichezza, invece forniamo qualche utile chiarimento su basi giurisprudenziali in vigore:

1) Si definiscono edificabili, in base all'articolo 2, comma 1, lettera b) Dlgs 504/1992 <<le aree utilizzate a scopo edificatorio in base agli strumenti urbanistici attuativi ovvero in base alle possibilità effettive di edificazione determinate secondo i criteri previsti agli effetti dell'indennità di espropriazione per pubblica utilità>>. Una volta che lo strumento urbanistico è approvato, non rileva la mancata approvazione della Regione o l’adozione di strumenti attuativi. Sono inoltre edificabili per definizione le aree di sedime di fabbricati in corso di costruzione o di ricostruzione.

2) Le aree edificabili sono soggette al pagamento dell'Imu  ed eventualmente anche della Tasi, secondo quanto previsto dal Comune. Il limite complessivo del prelievo - come previsto dal comma 667 dell'articolo 1 della legge 147/2013 - fa sì che la somma delle aliquote Tasi e Imu non possa essere normalmente superiore all'aliquota massima consentita per l'Imu che è pari a10,6 per mille. Per l'anno d'imposta 2014, tuttavia, i Comuni a determinate condizioni hanno potuto superare tale limite dello 0,8 per mille, arrivando fino all'11,4 per mille.


3)La base imponibile corrisponde al valore di mercato dell’area alla data del 01 gennaio 2014. Dove i Comuni hanno fissato un valore di riferimento con apposita delibera, il contribuente ha un parametro cui affidarsi, anche se spesso c’è il problema del mancato adeguamento di questi valori alla crisi del mercato immobiliare che ha portato ad una forte contrazione dei prezzi.

Ciao alla prossima e

chiunque volesse liberamente

replicare può farlo sempre qui:

marco.pasteris@yahoo.it