Carissime Lettrici
e
Carissimi Lettori
del
Blog Qui Saluggia
vi ricordate il brano titolato
“CON RISERVA DI DECIDERE NEI PROSSIMI GIORNI”
(per leggerlo Clicca QUI)
ed il
brano titolato
“DIFFAMAZIONE, DENUNCIATO IL SINDACO”
(per leggerlo Clicca QUI)
Ora, abbiamo un aggiornamento.
Abbiamo, difatti, appreso la seguente notizia
che testualmente riportiamo:
"Il Giudice dott. Giulia Pravon, sciolta la riserva, ha emesso la
seguente
ORDINANZA
letti gli atti del procedimento penale di cui in epigrafe nei confronti
di
- BARBERIS FIRMINO FRANCESCO, generalizzato in atti difeso
dall'Avv. Marina Tonso e dall'Avv. Emanuela Bretti del Foro di .Ivrea
- PASTERIS MARCO, generalizzato in atti, difeso dall'Avv. Piero Alberto del
Foro di Vercelli
indagati in ordine al reato di cui all'art. 595 comma 3 C.P.;
Vista la richiesta di archiviazione del Pubblico Ministero;
Vista l'opposizione tempestivamente presentata dalla parte offesa;
Sentite le parti comparse all'udienza;
O S S E R V A
Ritiene questo Giudice che la richiesta di archiviazione debba essere accolta,
per le medesime ragioni di merito in essa esposte, che devono intendersi qui
integralmente ritrascritte, non emergendo in atti elementi idonei e sufficienti
a sostenere l'accusa in relazione al reato ipotizzato.
Va preliminarmente osservato che non si pone questione di procedibilità,
posto che nel verbale di ratifica del 16.1.2015 e nei successivi la parte offesa ha sempre espressamente qualificato come querela l'esposto di volta in
volta depositato.
Nel merito si osserva, invero, che nei fatti oggetto dei vari esposti
non è dato apprezzare il superamento dei limiti del diritto di critica, che,
per come tracciato dai più recenti arresti interpretativi della Suprema Corte,
certamente tollera l'uso di espressioni forti e toni aspri, purché non
generici, ma ricollegabili a fatti specifici. I toni non trascendono
nell'offesa gratuita, volgare, inutilmente denigratoria, tenuto anche conto
delle modalità espressive proprie della satira - con specifico riguardo ai
contenuti del blog - e delle caratteristiche della parte offesa, con un ruolo di
significativo interesse pubblico, citata e criticata in tale sua veste, tra l'altro
in relazione al gruppo politico di appartenenza, con modalità che - magari
irriverenti - ineriscono al tema in discussione.
"In tema di
diffamazione a mezzo stampa, ai fìni del riconoscimento dell'esimente prevista
dall'art. 51 cod. pen., qualora l'articolo contenga una critica
formulata con modalità proprie della satira, il giudice, nell'apprezzare
il requisito della continenza, deve tener conto del linguaggio essenzialmente
simbolico e paradossale dello scritto satirico, rispetto al quale non si
può applicare il metro consueto di correttezza dell'espressione, restando,
comunque, fermo il limite del rispetto dei valori fondamentali, che devono
ritenersi superati quando la persona pubblica, oltre che al ludibrio
della sua immagine, sia esposta al disprezzo." (Cass. Sez. 5, Sentenza
n. 37706 del 23.05.2013)
- "In tema di diffamazione a mezzo stampa, il rispetto della
verità del fatto assume in riferimento all'esercizio del diritto di critica
politica un limitato rilievo necessariamente affievolito rispetto alla
diversa incidenza sul versante del diritto di cronaca, in quanto la critica.
Quale espressione di opinione meramente soggettiva, ha per sua natura
carattere congetturale, che non può, per definizione. pretendersi
rigorosamente obiettiva ed asettica" (Cass. Sez. 5, Sentenza n.
49570 del 23.09.2014).
P.Q.M.
Visti gli artt.409 - 410 - 127 C.P.P.;
dispone l'archiviazione del procedimento e ordina la restituzione degli
atti al Pubblico Ministero in sede.
Manda alla Cancelleria per le comunicazioni di rito.
Vercelli, 14 giugno 2016"
Ciao alla prossima
e chiunque volesse
liberamente replicare
può farlo sempre qui:
marco.pasteris@yahoo.it