Sul settimanale La Nuova Periferia di Chivasso,
che trovate in edicola da Mercoledì 22 giugno 2016, a pagina 48
nell’articolo a firma (gei) titolato: “Mensa scolastica: “Nessun aumento per le
famiglie””, e sopratitolato “Seguendo le norme imposte dalla legge,
l’amministrazione ha rinnovato il contratto per altri 3 anni” testualmente
leggiamo: “Rinnovato il servizio per l’appalto della
refezione scolastica per i prossimi tre anni. Visto l’ottimo servizio offerto
dalla ditta, l’amministrazione comunale ha deciso di affidare nuovamente a
questa la mensa della scuola dell’infanzia, primaria e media di Saluggia”. “La
giunta il 19 maggio 2016 ha deciso di rinnovare il contratto con il quale si
erano aggiudicati il servizio nel 2013 – spiega l’assessore Adelangela
Demaria – Le motivazioni che ci hanno spinto verso tale rinnovo sono
molteplici. Nel 2013 abbiamo dato indirizzo per un appalto con opzione di
rinnovo con lo scopo primario di non aumentare i costi nel corso degli anni e
proseguire nel supporto sociale alle fasce più deboli. La base di gara
dell’appalto indetto con procedura aperta nel 2013 stabiliva la durata
dell’appalto in tre anni con possibilità di rinnovo per ulteriori altri tre,
cioè dal 2016 al 2019 e quindi perfettamente in linea con le disposizioni
legislative vigenti”.
Ecco, mi fermo qui per, bonariamente
e pacificamente, suggerire all’assessore Adelangela Demaria di verificare
se l’appalto rinnovato senza gara,
per un importo complessivo, desunto dalla
Determinazione del Responsabile di Servizio AREA
AMMINISTRATIVA - AFFARI GENERALI E AFFARI SOCIALI n. N.33 DEL 31/05/2016, che testualmente viene così
indicato: “Precisato il valore complessivo del
rinnovo del contratto è pari ad euro 480.576,93 oltre IVA”,
sia effettivamente in linea con le disposizioni
legislative vigenti.
Gli sarà
sicuramente d’aiuto, più che la mia parola, quella del giornalista Andrea Mascolini, che sul quotidiano economico Italia Oggi, di Venerdì 17 giugno 2016, a pagina 40,
nell’articolo titolato “Tetto all'autonomia dei
comuni”, sopratitolato “I chiarimenti
dell'Anticorruzione sulla disciplina transitoria del nuovo codice appalti”
e sopratitolato "Possono appaltare direttamente
servizi fino a 209 mila", così si esprime, testualmente,
sulla materia: “Piccoli comuni ammessi ad
appaltare servizi e forniture fino a 209 mila euro di importo e
lavori fino a un milione senza ricorrere a centrali di committenza; procedure negoziate affidabili con le vecchie norme del
Codice De Lise se conseguenti a gare andate deserte o ad avvisi esplorativi
banditi prima del 20 aprile 2016. Sono questi alcuni dei
chiarimenti resi dall'Autorità nazionale anticorruzione sul nuovo codice dei
contratti pubblici sotto forma di Faq pubblicate sul sito www.anticorruzione.it.”
E
poi continua così “Le tredici risposte riguardano
questo primo periodo di applicazione del decreto 50/2016 e hanno lo scopo di
fornire indicazioni su alcuni delicati profili della fase transitoria,
disciplinata dall'articolo 216 del decreto delegato. Un particolare rilievo assume il chiarimento su come si devono comportare
i comuni non capoluogo di provincia in attesa della messa a regime del sistema
di qualificazione delle imprese e, in particolare, se hanno la possibilità di
procedere autonomamente all'affidamenti di lavori, servizi e forniture.
L'Anac chiarisce che questi enti
locali possono procedere all'acquisizione di servizi e forniture di importo
inferiore a 40 mila euro e di lavori di importo inferiore a 150 mila euro
direttamente e autonomamente, nonché attraverso l'effettuazione di ordini a
valere su strumenti di acquisto messi a disposizione dalle centrali di
committenza. L'unica condizione è che devono essere iscritti all'anagrafe unica
delle stazioni appaltanti. Per gli importi superiori ai tetti citati sarebbe
necessario iscriversi al sistema di qualificazione delle stazioni appaltanti
gestito dall'Anac, ma la stessa Autorità precisa che l'iscrizione al
(costituendo) sistema di qualificazione «si intende sostituita dall'iscrizione
all'Anagrafe unica delle stazioni appaltanti di cui all'articolo 33-ter della
legge 221/2012». Il che significa sostanzialmente
che i piccoli comuni possono procedere autonomamente fino alla soglia
comunitaria dei 209 mila euro per appalti di servizi e forniture e
fino a un milione di lavori. Viene data soluzione
anche al tema delle modifiche contrattuali sui contratti affidati prima del 20
aprile 2016: si applicheranno le vecchie norme «in quanto si tratta
di fattispecie relative a procedure di aggiudicazione espletate prima
dell'entrata in vigore del nuovo Codice». Fermo
restando il divieto generale di rinnovo tacito e di proroga del contratto,
l'Autorità chiarisce che le norme
del codice De Lise si applicheranno a «rinnovo del contratto o modifiche
contrattuali derivanti da rinnovi già previsti nei bandi di gara; consegne,
lavori e servizi complementari; ripetizione di servizi analoghi; proroghe
tecniche, purché limitate al tempo strettamente
necessario per l'aggiudicazione della nuova gara; varianti per
le quali non sia prevista l'indizione di una nuova gara». Per le procedure negoziate affidate dopo il 20 aprile ma a seguito di gare andate deserte
(bandite prima del 20 aprile) la soluzione è la stessa: si applicano le vecchie
norme quando sono state presentate offerte irregolari o inammissibili o quando
vi sia stata mancanza assoluta di offerte. Questo però a condizione che «la
procedura negoziata sia tempestivamente avviata», se quindi la stazione appaltante temporeggia rischia di
essere censurata dall'Anac. Il Codice del 2006 è applicabile anche per
gli avvisi esplorativi pubblicati prima del 20 aprile 2016 a condizione che la
procedura negoziata conseguente alla selezione del mercato «sia avviata entro
un termine congruo dalla data di ricevimento delle manifestazioni di interesse
e non siano intervenuti atti che abbiano sospeso, annullato o revocato la
procedura di gara»."
Ora, se l’Assessore Demaria non crede a quanto sopra
riportato fedelmente dal sito internet del quotidiano Italia Oggi, può Cliccare QUI, leggerlo di persona e, se lo
ritiene opportuno, successivamente, dare disposizioni agli Uffici Comunali di
provvedere come avevamo suggerito nel brano che potrà leggere Cliccando QUI.
Ciao alla prossima e
chiunque volesse
liberamente replicare
può farlo sempre qui:
marco.pasteris@yahoo.it