L'articolo 32, comma 1, della legge 28 giugno 2009, n. 69, recante norme per l'eliminazione degli sprechi relativi al mantenimento di documenti in forma cartacea, dispone che "gli obblighi di pubblicazione di atti e provvedimenti amministrativi aventi effeto di pubblicità legale si intendono assolti con la pubblicazione nei propri siti informatici da parte delle amministrazioni e degli enti pubblici obbligati".
Per gli enti locali, l'art. 124 del decreto legislativo 267/00 dispone l'obbligo della pubblicazione delle deliberazioni (ora sito istituzionale) dell'ente, per 15 giorni consecutivi.
Il decreto legislativo n. 33, del 14 marzo 2013, inoltre, disponendo il riordino della disciplina degli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione delle informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni, ha rafforzato, in particolare, a fini conoscitivi, l'esigenza di pubblicazione degli atti.
Dunque per quel che riguarda gli enti locali, l'obbligo di legge con valore di pubblicità legale è limitato alla pubblicazione delle deliberazioni e delle determinazioni dirigenziali (Consiglio di Stato n. 1370 del 15 marzo 2006).
(Fonte - Italia Oggi)