GLI IMMOBILI VUOTI NON PAGANO LA TASSA RIFIUTI
Gli
immobili vuoti non sono soggetti alla Tari. Il mancato utilizzo di un immobile,
privo di mobili o di allacci alle reti idriche o elettriche, esonera il
contribuente dal pagamento della tassa rifiuti. È questa la tesi dell'Ifel
espressa in uno schema di regolamento Tari predisposto per i comuni, che
all'articolo 4 elenca gli immobili esclusi dal prelievo per inidoneità a
produrre rifiuti. È una questione dibattuta da anni e che ha fatto registrare
contrastanti prese di posizione della giurisprudenza, di legittimità e di
merito, e del ministero dell'economia e delle finanze. Ad oggi, però, solo la
Cassazione non ha cambiato idea e ha sempre mantenuto fermo il principio che
non è decisiva ai fini della tassazione la scelta del titolare di usare o meno
l'immobile. Ciò che conta è che l'immobile sia oggettivamente utilizzabile o
suscettibile di produrre rifiuti. Occorre guardare alle condizioni del locale o
dell'area e non all'uso che intende farne l'occupante o il detentorc. La
maggior parte delle amministrazioni locali, invece, ha escluso dalla tassazione
gli immobili inutilizzati, se privi di allacci alle reti, idriche ed
elettriche, o di mobili. È evidente, quindi, che la posizione espressa dall'Ifel
con il regolamento Tari si pone in contrasto con le regole da tempo affermate
dalla Suprema corte e, tra l'altro, con l'interpretazione fornita dallo stesso
istituto di finanza locale con una nota del 1° settembre 2014. Nella nota Ifel,
correttamente, era stato precisato che la tassa è dovuta a prescindere dall'uso
degli immobili, purché siano « potenzialmente in grado di produrre rifiuti
urbani». Dunque, «indipendentemente dalla circostanza che vi sia un effettivo
utilizzo del servizio pubblico». E la regola stabilita dalla Cassazione per la
Tarsu vale anche per Tares e Tari. In effetti la Cassazione (ordinanza
18022/2013), per esempio, ha ritenuto legittima la pretesa del comune di
Bologna di applicare la Tarsu a nn appartamento inutilizzato. Per i giudici di
legittimità, il cambio di residenza del contribuente, la denuncia di cessazione
dell'occupazione dell'immobile e il mancato consumo di energia elettrica non lo
esonerano dal pagamento della tassa rifiuti. Vanno esclusi dalla tassazione
solo gli immobili non utilizzabili (inagibili, inabitabili, diroccati). Non ha
alcuna rilevanza la scelta soggettiva dei titolari di non utilizzarli. Anche il
mancato arredo non costituisce prova dell'inutilizzabilità dell'immobile e
della inettitudine alla produzione di rifiuti. Un alloggio che il proprietario
lasci inabitato e non arredato si rivela inutilizzato, ma non oggettivamente
inutilizzabile. Per la prima volta il principio è stato affermato con la
sentenza 16785/2002, poi ribadito con le sentenze 9920/2003, 22770/2009,
1850/2010 e altre. Sempre la Cassazione (ordinanza 1332/2013) ha chiarito che
l'esonero dal pagamento non spetta neppure quando il contribuente fornisca la
prova dell'avvenuta cessazione di un'attività industriale.