di Marina Crisafi -
Omicidio e lesioni stradali ipotesi autonome di reato. Pene più severe per chi
guida sotto l'effetto di alcolici e droghe e stretta sui pirati della strada e
revoca della patente. Sono questi, in sintesi, i capisaldi del ddl che introduce
nel codice penale il reato di autonomo di
omicidio stradale approvato pochi minuti fa dal Senato che ha detto sì alla
fiducia del Governo con 169 voti a favore, 3 contrari e 15 astenuti.
Una fiducia annunciata, tra le proteste,
dalla ministra per i rapporti con il Parlamento, Maria Elena Boschi, e
giustificata dalla necessità di assicurare la fine certa dell'iter di
approvazione di "un provvedimento così sentito dai cittadini" che già
doveva vedere la luce prima della fine dell'anno e che, senza
"blindatura" rischiava di tornare di nuovo alla Camera in una eterna
navetta che dura ormai da molto tempo.
Giusto un mese fa, infatti, a Montecitorio un
emendamento di Francesco Paolo Sisto (FI), approvato a voto segreto, ha escluso
l'arresto obbligatorio in flagranza per il conducente alterato dall'alcol o
dalla droga che dopo l'incidente si ferma a prestare soccorso alle vittime e
collabora con gli inquirenti. Oggi, poi, un altro emendamento, a firma di Carlo
Giovanardi (Gal), voleva estendere il non obbligo di arresto in flagranza anche
nel caso di incidenti mortali.
Da qui il respingimento
della sospensiva e la decisione della fiducia per dare, come affermato dal
relatore Pd Luigi Cucca "una risposta seria e concreta alla domanda di
giustizia troppe volte rimasta inascoltata in questi anni".
Ora il ddl è
diventato legge dello Stato e si incammina verso la pubblicazione in Gazzetta
Ufficiale.
Ecco come cambia,
dunque, il codice penale:
Omicidio stradale
L'omicidio
stradale colposo diventa reato autonomo, graduato su tre varianti: resta la
pena già prevista oggi (da 2 a 7 anni) per l'ipotesi base, quando cioè la morte
sia stata causata violando il Codice della strada; la
seconda, prevede invece da 8 a 12 anni di carcere per chi provoca la morte
di una persona sotto effetto di droghe o in stato di ebbrezza grave (con un
tasso alcolemico superiore a 1,5 grammi per litro); la terza prevede,
infine, la reclusione da 5 a 10 anni se l'omicida si trova in stato
di ebbrezza più lieve (se il tasso alcolemico supera 0,8 grammi per litro)
ovvero abbia causato l'incidente a seguito di condotte particolarmente
pericolose (ad esempio, eccesso di velocità, guida contromano, sorpassi e
inversioni a rischio, ecc.).
Lesioni stradali
Speculare
la stretta per le lesioni personali stradali che vedono invariata la pena base
(se provocate per violazione al codice della strada) e rialzi
notevoli invece se il guidatore è ubriaco o drogato. Previsti, infatti, da
3 a 5 anni per le lesioni gravi e da 4 a 7 per quelle gravissime. In ogni caso,
se il conducente si trova in stato di ebbrezza lieve (sopra la soglia di 0,8
g/l) o se ha causato l'incidente per via di condotte pericolose scatta comunque
la reclusione da un anno e 6 mesi a 3 anni per le lesioni gravi e da 2 a 4 anni
per quelle gravissime.
Conducenti mezzi pesanti
L'ipotesi
più grave di reato (omicidio e lesioni) si applica a camionisti, autisti di
autobus e in genere ai conducenti di mezzi pesanti. Per costoro, se guidano
sotto effetto di droghe o alzano il gomito, anche in presenza di ebbrezza
lieve (tasso alcolemico superiore a 0,8 g/l ma inferiore a 1,5) saranno
applicati gli aggravi di pena per entrambi i reati.
Fuga conducente
Se
il conducente scappa dopo l'incidente scatta l'aumento di pena da un terzo fino
a due terzi, e in ogni caso non potrà mai essere inferiore a 5 anni per
l'omicidio e a 3 anni per le lesioni.
Scattano
le aggravanti anche se l'incidente provoca la morte o lesioni di più persone
e viene stabilito inoltre il divieto di equivalenza o prevalenza delle
attenuanti sulle specifiche circostanze aggravanti.
Per
contro, invece, la pena è diminuita fino alla metà quando l'incidente è
avvenuto con il concorso di colpa della vittima o di terzi.
Prescrizione raddoppiata
Per
il nuovo reato di omicidio stradale è previsto il raddoppio dei termini di
prescrizione e l'arresto obbligatorio in flagranza nei casi più gravi
(facoltativo negli altri casi). Il pm, inoltre, potrà chiedere la proroga delle
indagini preliminari soltanto una volta.
Perizie coattive
Altra
novità, infine, è la possibilità per il giudice di disporre anche d'ufficio il prelievo
coattivo di campioni biologici allo scopo di determinare il dna.
Nei
casi urgenti, inoltre, laddove il ritardo possa pregiudicare le indagini, il
prelievo coattivo potrà essere disposto anche dal pm.
Revoca patente
Nei
casi di condanna o patteggiamento (anche con condizionale) per entrambi i
reati viene automaticamente revocata la patente che potrà essere nuovamente
conseguita dopo almeno 5 anni (nell'ipotesi di lesioni) e 15 anni (nell'ipotesi
di omicidio). Il termine però è aumentato nei casi più gravi: ad esempio, se il
conducente si è macchiato di fuga dal luogo dell'incidente per riavere la
patente dovranno trascorrere almeno 30 anni dalla revoca.
Per
le licenze di guida straniere vi sarà invece l'inibizione alla guida sul
territorio italiano per un periodo analogo.
FONTE: (WWW.STUDIOCATALDI.IT)
IL TESTO DEL DDL: