"Chiunque, annunziando disastri, infortuni o pericoli inesistenti, suscita allarme presso l'Autorità, o presso enti o persone che esercitano un pubblico servizio, è punito con l'arresto fino a sei mesi o con l'ammenda da dieci euro a cinquecentosedici euro."
Note
(1)
Il suscitato allarme è elemento costitutivo del reato, inteso come evento di
pericolo.
(2)
All'Autorità sono equiparati i soggetti incaricati di un pubblico servizio (Ndr.
– Ad esempio le Asl…)
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