martedì 21 giugno 2016

ARTICOLO 658 - CODICE PENALE - PROCURATO ALLARME PRESSO L'AUTORITÀ



"Chiunque, annunziando disastri, infortuni o pericoli inesistenti, suscita allarme presso l'Autorità, o presso enti o persone che esercitano un pubblico servizio, è punito con l'arresto fino a sei mesi o con l'ammenda da dieci euro a cinquecentosedici euro."

Note

(1) Il suscitato allarme è elemento costitutivo del reato, inteso come evento di pericolo.

(2) All'Autorità sono equiparati i soggetti incaricati di un pubblico servizio (Ndr. – Ad esempio le Asl…)

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