Con la Deliberazione n. 1 del 20 gennaio 2015, titolata
“ISTITUZIONE DEL DIRITTO FISSO PER GLI ACCORDI DI SEPARAZIONE CONSENSUALE, RICHIESTA CONGIUNTA
DI SCIOGLIMENTO O DI CESSAZIONE DEGLI EFFETTI CIVILI DEL MATRIMONIO NONCHE' MODIFICA DELLE CONDIZIONI
DI SEPARAZIONE O DI DIVORZIO CONCLUSI
INNANZI ALL'UFFICIALE DELLO STATO
CIVILE”, la Giunta Comunale:
PREMESSO CHE nella Gazzetta Ufficiale n. 212 del 12
settembre 2014 è stato pubblicato il
Decreto Legge 12 settembre 2014, n. 132 (Misure urgenti di
degiusdizionalizzazione ed altri
interventi per la definizione dell’arretrato in materia di processo civile)
convertito con modificazioni dalla legge
10 novembre 2014 n. 162, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 261 del 10 novembre 2014;
PRESO ATTO CHE l’articolo 12 del
citato Decreto Legge prevede che i coniugi possono concludere, innanzi al Sindaco, quale
Ufficiale dello Stato Civile, del Comune di residenza di uno di loro o del comune presso cui è
iscritto o trascritto l’atto di matrimonio, con
l’assistenza facoltativa di un avvocato, un accordo di separazione
personale ovvero, nei casi di cui
all’articolo 3, primo comma, numero 2), lettera b), della legge 1° dicembre
1970, n. 898, un accodo di scioglimento
o di cessazione degli effetti civili del matrimonio, nonché di modifica delle condizioni di separazione o di divorzio;
RILEVATO che all’atto della
conclusione dell’accordo di separazione personale, ovvero di scioglimento o di cessazione degli effetti civili
del matrimonio, nonché di modifica delle
condizioni di separazione o di divorzio, di cui all’art. 12 precitato, è prevista la
riscossione di un diritto fisso;
Ha DETERMINATO in €. 16,00 l’importo del diritto fisso, di
cui al punto 11 - bis della tabella D)
allegata alla legge 8 giugno 1962, n. 604, per gli accordi di separazione consensuale, richiesta congiunta di
scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio nonché modifica delle condizioni
di separazione o di divorzio conclusi innanzi
all’Ufficiale dello Stato Civile.
Ciao alla prossima
e chiunque volesse
liberamente
replicare
può farlo anche
qui:
marco.pasteris@yahoo.it