Con la Deliberazione n. 110 del 22 dicembre 2015,
pubblicata all’Albo Pretorio Online il 26 gennaio 2015, titolata “RISCOSSIONE COATTIVA PER IL RECUPERO DEI CREDITI A MEZZO
INGIUNZIONE FISCALE. ATTO DI INDIRIZZO”, la Giunta Comunale:
PREMESSO CHE: I Comuni,
nell’ambito della propria potestà regolamentare in materia di accertamento,
liquidazione e riscossione delle proprie
entrate ai sensi dell’art.52 del D.L.gs. 446/1997 e oggi, in virtù
dell’art.7 comma2 lettera gg- quater)
D.L.70/2011, come convertito in L106/2011 e modificato dalla Legge 214 del 2011, sono legittimati a procedere
direttamente all’esercizio dell’attività di riscossione coattiva delle proprie
entrate e che in tal caso l’unico strumento giuridico utilizzabile è quello
dell’Ingiunzione di Pagamento (normalmente detta “Fiscale”) di cui al R.D.
639/1910 anche avvalendosi degli strumenti di cui al Titolo II, del D.P.R.
6021973;
Per attivare il servizio di
riscossione coattiva è indispensabile che l’Ente nomini un Funzionario Responsabile della Riscossione (F.R.R.) che
firma i documenti delle procedure coattive, munito di apposito patentino valicdato dalla
Prefettura;
Che il F.R.R. deve essere nominato dal Sindaco, deve disporre
di apposito registro cronologico
validato dall’Agenzia delle Entrate, ma che tale figura non deve essere
necessariamente un dipendente dell’Ente,
e che attualmente non è presente nell’Organico del Comune di Saluggia, alcun dipendente aventi le succitate
caratteristiche
DATO atto che l’Amministrazione comunale intende procedere
nella riscossione coattive di tutte le
entrate comunali, senza avvalersi di Equitalia ma in forma diretta,
ricorrendo agli strumenti sopra
specificati e previsti dalla normativa vigente.
HA DELIBERATO di procedere alla
riscossione coattiva diretta di tutte le entrate ed i crediti comunali, a mezzo
ingiunzione fiscale e di demandare al Responsabile dell’Area Economico
finanziaria tutti i provvedimenti conseguenti.
Ciao alla prossima
e chiunque volesse
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marco.pasteris@yahoo.it