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giovedì 27 novembre 2014

CONSIGLIO COMUNALE 26 NOVEMBRE 2014: TU NON SAI UN…


C’è un sentenza che ha fatto storia nella giurisprudenza civile afferente l’accesa discussione in Consiglio Comunale. 

E‘ quella emessa dalla Suprema Corte di Cassazione Civile sez. V, il  17.08.2001, sentenza n° 31220.

In essa il Supremo Giudice afferma che: Non sussiste il delitto di diffamazione, ricorrendo la scriminante del legittimo esercizio del diritto di critica, allorché, nella competizione politica, vengano usati toni oggettivamente aspri e polemici o espresse opinioni con termini pungenti, purché oggetto della critica sia un aspetto della dimensione pubblica del destinatario, anche duramente contestato, e, le frasi usate non siano volgarmente e gratuitamente offensive.”.

Perché ve ne parliamo ???

Semplice perché nel corso del Consiglio Comunale del 26 novembre 2014, il Sindaco di Saluggia, Firmino Barberis, ripetutamente sollecitato alla pubblica vergogna (abbiamo contato ben 14 volte l’invito, di un componente la Minoranza alla Maggioranza:”Vergognatevi”), ha risposto con tono aspro criticando l’operato della stessa minoranza.

E’ partita quindi, in stato evidente di ira ed alterazione dovuto al contesto in cui si è era sviluppato il dibattito quella frase di cui lasciamo al lettore immaginare l’integrità: “Tu non sai un …”.

Potrebbe essere oggetto di querela 
di per diffamazione di un Consigliere Comunale ?

Chi lo sa ? 

Ma con i tempi che corrono a Saluggia… 

Denunzia più denunzia meno.

Spezziamo comunque  
una lancia a favore 
del Sindaco.

Va detto che la giurisprudenza si è più volte occupata del problema della critica politica ed ha rinvenuto il fondamento del diritto di critica nell'art. 21 della Costituzione con un limite, condiviso anche dalla dottrina, che la critica deve riguardare la C.D. identità politica del personaggio pubblico criticato, ovvero la dimensione pubblica dello stesso, nel senso che la manifestazione del pensiero deve incidere su quegli aspetti della attività e della personalità del soggetto che siano esposti al pubblico, e non la dimensione meramente privata, che merita una tutela più incisiva.

Il diritto di critica, inoltre, secondo un indirizzo giurisprudenziale, contrastato ma che, a giudizio della Suprema Corte di Cassazione, ha un indubbio fondamento (Cass. 16 aprile 1993, Barile, CED Cass. n. 194300), non presuppone la verità del fatto, poiché si differenzia dal diritto di cronaca, che per essere validamente esercitato richiede che i fatti narrati siano veri, perché non si concretizza come l'altro nella narrazione di fatti, bensì nella espressione di un giudizio, più genericamente di una opinione che, come tale, non può pretendersi rigorosamente obiettiva.

In sostanza, per la soluzione del caso in questione, ipotizziamo  di richiamare l'attenzione sulla peculiarità della lotta politica o meglio della competizione politica, che è costituzionalmente protetta e garantita, perché proprio attraverso le forme della competizione politica si sviluppa la dialettica democratica, che costituisce il fondamento di ogni stato democratico e di diritto.

A tal proposto, nell’ordinamento attuale, si e giunti ad affermare che nel bilanciamento tra due beni costituzionalmente protetti, il diritto di critica di cui all'art.21 e quello alla dignità personale di cui agli art. 2 e 3 della Costituzione, si deve dare la prevalenza alla libertà di parola (vedi Cass. 24 aprile 1978, Covi, Cass. Pen Mass. Ann. 1978, 1303).

Inoltre nella lotta politica democratica e per il raggiungimento dei fini cui questa è espressione, si e storicamente determinato, come si è posto prima in evidenza, un mutamento del linguaggio ed una desensibilizzazione della opinione pubblica sul significato di alcune parole e di certe frasi usate dalle persone che in essa si trovano coinvolte, di modo che può ritenersi legittimo l'uso di frasi ed espressioni le quali comunemente, nell'ambito dei rapporti privati, sarebbero offensive (sul punto vedi Cass. 18 marzo 1981, Guarino ,Giust. Pen. 1982,51).

Insomma, per concludere sul punto della competizione politica, contesto nel quale si inserisce la frase detta dal Sindaco Barberis nel Consiglio Comunale del 26 novembre u.s. “Tu non capisci un ….”,  nell’ordinamento attuale dovrebbe essere legittimo l'uso di toni oggettivamente aspri e polemici e le opinioni potrebbero essere espresse anche con termini pungenti, con frasi suggestive e finanche paradossali, che garantiscano l'efficacia della comunicazione e catturino l'attenzione dei cittadini su problemi di interesse pubblico.

I limiti a tale ampia libertà di comunicazione e di espressione dovrebbero essere costituiti dal fatto che oggetto della critica deve essere un aspetto della dimensione pubblica del personaggio criticato ed anche duramente contestato, così come avvenuto nel Consiglio Comunale del 26 novembre u.s.

Ciao alla prossima
e chiunque volesse liberamente
replicare può farlo sempre qui:

marco.pasteris@yahoo.it