Sul
settimanale La Nuova Periferia, che trovate da oggi in edicola, a pagina 38,
appare un articolo titolato “Parole dispregiative nei confronti della
polizia municipale su Facebook: il post segnalato all’autorità giudiziaria”.
Chi vi scrive non entra nel
merito della questione sollevata dalla Polizia Municipale di Saluggia avanti l’Autorità
competente; se qualcuno ha utilizzato, nei Loro confronti, su un Social Network parole dispregiative = lesive dell'onore dell'altrui persona, ne risponde personalmente.
Tuttavia su un passaggio
dell’articolo, che mi chiama direttamente in causa, occorrono alcune doverose
precisazioni. Il passaggio, che riferisce la posizione assunta dal Comandante
della Polizia Municipale di Saluggia, testualmente, è il seguente:
“Torasso,
poi, per sedare qualsiasi altra discussione spiega anche l’utilizzo che la
municipale può fare delle videocamere di sorveglianza posizionate sul
territorio. «Le telecamere – spiega –posso essere utilizzate per effettuare
degli accertamenti, dopo che gli agenti hanno verificato il reato sul posto. Si
tratta di una verifica che viene svolta in un secondo momento possibile poiché
prevista dall’articolo 3 del regolamento d’utilizzo delle videocamere approvato
nel 2005 dall’allora amministrazione Pasteris. Si tratta di un’attività di
supporto».”
Ritengo doveroso quindi precisare che:
1) Il sottoscritto è stato
eletto Sindaco di Saluggia il 27 maggio 2007 ed ha dato le dimissioni il 10
gennaio 2012 (a tre mesi dalla fine del mandato);
2) Il Regolamento per
l’utilizzo del sistema di
Videosorveglianza del territorio è stato approvato con Deliberazione del
Consiglio Comunale n. 17/09 del 06/03/2009;
3) All’articolo 1- Finalità - si specifica che “Il presente regolamento
garantisce che il trattamento dei dati personali, effettuato mediante
l’attivazione di un impianto di videosorveglianza nel territorio del Comune,
gestito ed impiegato dai soggetti individuati con apposita nomina..”
4) All’Art. 3 – Trattamento dei
dati personali per le finalità istituzionali
dell’impianto di videosorveglianza – si specifica che: “Le finalità istituzionali del suddetto
impianto, del tutto conformi alle funzioni istituzionali demandate al Comune,
in particolare dal D.lgs.18 agosto 2000 n. 267; dal D.P.R. 24 luglio 1977, n.
616; dalla Legge 7 marzo 1986 n. 65 sull’ordinamento della polizia municipale,
nonché dallo statuto e dai regolamenti comunali vigenti, nei limiti stabiliti
dal D.Lgs. 30.06 2003 n. 196, sono:
Monitoraggio delle proprietà comunali per la salvaguardia del patrimonio
immobiliare del Comune. Ricostruzione,
della dinamica di furti o di atti vandalici o comunque di comportamenti
penalmente rilevanti, nei luoghi pubblici di principale frequentazione, per
permettere un pronto intervento della polizia municipale e delle forze
dell’ordine in supporto, a tutela del patrimonio pubblico e privato; Monitoraggio del traffico veicolare; Rilevare eventuali situazioni di pericolo per
la sicurezza pubblica, consentendo l’intervento degli operatori.”
5) All’articolo 5 –
Responsabile della gestione e del trattamento dei dati, si specifica che: Un
soggetto scelto prioritariamente tra i dipendenti appartenenti al Comando di
Polizia Municipale è specificamente
nominato quale responsabile del trattamento dei dati personali rilevati
ai sensi e per gli effetti delle disposizioni del presente regolamento. La
responsabilità della gestione dell’impianto, il suo costante adeguamento alle
norme di sicurezza previste dal “Codice” e il suo costante controllo sull’uso
delle immagini inquadrate e raccolte spetta al responsabile del trattamento
dati della videosorveglianza.
ERGO:
1) Lo scrivente Marco Pasteris
nel 2005 non era Sindaco di Saluggia, ma libero cittadino come lo è attualmente.
2) Il Regolamento per
l’utilizzo del sistema di
Videosorveglianza del territorio è stato approvato con Deliberazione del
Consiglio Comunale n. 17/09 del 06/03/2009, nel 2005 non esisteva;
3) Il trattamento dei dati personali,
effettuato mediante l’attivazione dell’impianto di videosorveglianza nel
territorio del Comune, e, gestito ed impiegato non dal Sindaco del Comune,
ma dai soggetti individuati con apposita
nomina…”
4) Nel vigente Codice della
strada la maggior parte delle infrazioni sono illeciti amministrativi,
(punibili con un ammenda) e non reati, (punibili con una pena detentiva).
Inoltre nell’articolo art. 3 – Trattamento dei dati personali per le finalità
istituzionali dell’impianto di
videosorveglianza – si specifica che: “…
tra le finalità istituzionali del suddetto impianto vi è il monitoraggio del
traffico veicolare, non la contestazione di un illecito amministrativo….”
5) All’articolo 5 –
Responsabile della gestione e del trattamento dei dati, si specifica che: un
soggetto scelto prioritariamente tra i dipendenti appartenenti al Comando di
Polizia Municipale è specificamente
nominato quale responsabile del trattamento dei dati personali rilevati
ai sensi e per gli effetti delle disposizioni del Regolamento per l’utilizzo
del sistema di Videosorveglianza del
territorio. Quindi né il Sindaco precedente (Pasteris), né quello attuale
(Barberis), sono responsabili delle sanzioni amministrative elevate, dalla
Polizia Municipale, agli automobilisti ripresi dal sistema di videosorveglianza
comunale !!!
Ciao alla
prossima e
chiunque volesse
liberamente
replicare
può farlo sempre
qui:
marco.pasteris@yahoo.it