LA MAPPA DELLA PROPOSTA DI NUOVO PRGC DI SALUGGIA (VC) |
SUCCEDE A SALUGGIA che ho letto
nei giorni scorsi, della nuova polemica sollevata Per Saluggia, circa il fatto
che la Giunta Comunale voglia far cassa
con l’inserimento nella nuova Variante
al Piano Regolatore Generale Comunale di nuove aree edificabili, ora con
destinazione agricola, che i privati non
vogliono trasformare e sulle quali dovranno pagare nuove tasse.
Non entro nel merito delle scelte
compiute dalla Giunta Comunale .
Per onestà intellettuale, invece, da parte di chi ha
sollevato il caso, andrebbe quantificata
in maniera dettagliata:
1) il numero dei cittadini che si sono trovati con la
sgradita sorpresa;
2) il numero delle osservazioni, che la legge consente di
fare al cittadino a sua tutela entro i termini previsti.
3) il numero delle risposte di diniego da parte
dell’Amministrazione alla richiesta di non trasformare il terreno agricolo in
edificabile e la contestuale ragione addotta.
Perché su una popolazione di
4.200 persone questi dati inficiano direttamente sia sulla qualità
dell’informazione evidenziata da parte di chi ha sollevato il caso: troppo
generalizzata e pretestuosamente superficiale.
Ai nostri lettori, che con la
materia hanno poco dimestichezza, invece forniamo qualche utile chiarimento su
basi giurisprudenziali in vigore:
1) Si definiscono edificabili, in base all'articolo 2,
comma 1, lettera b) Dlgs 504/1992 <<le aree utilizzate a scopo
edificatorio in base agli strumenti urbanistici attuativi ovvero in base alle
possibilità effettive di edificazione determinate secondo i criteri previsti
agli effetti dell'indennità di espropriazione per pubblica utilità>>. Una
volta che lo strumento urbanistico è approvato, non rileva la mancata
approvazione della Regione o l’adozione di strumenti attuativi. Sono inoltre
edificabili per definizione le aree di sedime di fabbricati in corso di
costruzione o di ricostruzione.
2) Le aree edificabili sono soggette al pagamento
dell'Imu ed eventualmente anche della
Tasi, secondo quanto previsto dal Comune. Il limite complessivo del prelievo -
come previsto dal comma 667 dell'articolo 1 della legge 147/2013 - fa sì che la
somma delle aliquote Tasi e Imu non possa essere normalmente superiore
all'aliquota massima consentita per l'Imu che è pari a10,6 per mille. Per
l'anno d'imposta 2014, tuttavia, i Comuni a determinate condizioni hanno potuto
superare tale limite dello 0,8 per mille, arrivando fino all'11,4 per mille.
3)La base imponibile corrisponde al valore di mercato
dell’area alla data del 01 gennaio 2014. Dove i Comuni hanno fissato un valore
di riferimento con apposita delibera, il contribuente ha un parametro cui
affidarsi, anche se spesso c’è il problema del mancato adeguamento di questi
valori alla crisi del mercato immobiliare che ha portato ad una forte
contrazione dei prezzi.
Ciao alla prossima
e
chiunque volesse liberamente
replicare può farlo sempre
qui:
marco.pasteris@yahoo.it