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martedì 27 gennaio 2015

ORA, CON 16 EURO TI SEPARI ANCHE A SALUGGIA.


Con la Deliberazione n. 1 del 20 gennaio 2015, titolata “ISTITUZIONE DEL DIRITTO FISSO PER GLI ACCORDI DI  SEPARAZIONE CONSENSUALE, RICHIESTA CONGIUNTA DI SCIOGLIMENTO O DI CESSAZIONE DEGLI EFFETTI CIVILI DEL  MATRIMONIO NONCHE' MODIFICA DELLE CONDIZIONI DI  SEPARAZIONE O DI DIVORZIO CONCLUSI INNANZI  ALL'UFFICIALE DELLO STATO CIVILE”, la Giunta Comunale:

PREMESSO CHE nella Gazzetta Ufficiale n. 212 del 12 settembre 2014 è stato pubblicato  il Decreto Legge 12 settembre 2014, n. 132 (Misure urgenti di degiusdizionalizzazione ed  altri interventi per la definizione dell’arretrato in materia di processo civile) convertito con  modificazioni dalla legge 10 novembre 2014 n. 162, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n.  261 del 10 novembre 2014;

PRESO ATTO CHE l’articolo 12 del citato Decreto Legge prevede che i coniugi possono  concludere, innanzi al Sindaco, quale Ufficiale dello Stato Civile, del Comune di residenza  di uno di loro o del comune presso cui è iscritto o trascritto l’atto di matrimonio, con  l’assistenza facoltativa di un avvocato, un accordo di separazione personale ovvero, nei casi  di cui all’articolo 3, primo comma, numero 2), lettera b), della legge 1° dicembre 1970, n.  898, un accodo di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio, nonché di  modifica delle condizioni di  separazione o di divorzio;

RILEVATO che all’atto della conclusione dell’accordo di separazione personale, ovvero di  scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio, nonché di modifica delle  condizioni di separazione o di divorzio, di cui  all’art. 12 precitato, è prevista la riscossione  di un diritto fisso;

Ha DETERMINATO in €. 16,00 l’importo del diritto fisso, di cui al punto 11 - bis della  tabella D) allegata alla legge 8 giugno 1962, n. 604, per gli accordi di separazione  consensuale, richiesta congiunta di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del  matrimonio nonché modifica delle condizioni di separazione o di divorzio conclusi innanzi  all’Ufficiale dello Stato Civile.



Ciao alla prossima
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marco.pasteris@yahoo.it