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lunedì 4 luglio 2016

VERIFICHE A TUTTO CAMPO SUI CONTI

SALUGGIA (VC) - L'ANTICO PALAZZO MUNICIPALE

Debiti fuori bilancio, assestamento, verifica equilibri, nuovo Dup (Documento Unico di Programmazione) e stato attuazione dei programmi sono solo alcuni degli adempimenti che i servizi finanziari degli enti devono portare avanti entro il 31 luglio. 

Con periodicità stabilita dal regolamento di contabilità, e comunque almeno una volta entro il 31 luglio di ciascun anno, il consiglio è tenuto a deliberare in merito alla verifica degli equilibri di bilancio e, in caso di accertamento negativo, ad adottare le necessarie misure correttive (articolo 193 del Tuel).

Una novità rispetto agli anni passati è rappresentata dall'obbligo di verificare il mantenimento degli equilibri e con riguardo alla dinamiche alle dinamiche di cassa, anche alla luce di quanto disciplinato dall'articolo 162, comma 6 del Tuel. Competenza, cassa e residui sono dunque le tre direttrici del controllo sui conti della bilancio 2016/2018, con particolare riferimento all'esercizio in corso.

L'obbligo di verifica della copertura delle spese correnti e di investimento impone poi la ricognizione su eventuali debiti fuori bilancio da riconoscere o finanziare in base al articolo 194 del Tuel. 


Il controllo sugli equilibri finanziari implica anche la valutazione degli effetti sul bilancio dell'ente in relazione all'andamento economico finanziario degli organismi gestionali esterni. 

Sono inoltre da verificare gli eventuali pagamenti effettuati dal tesoriere per azioni esecutive e non regolarizzati. 

Per ripristinare l'equilibrio di bilancio, il consiglio può utilizzare per l'anno in corso e per i due successivi le possibili economie di spesa e tutte le entrate, ad eccezione di quelle provenienti dall'assunzione di prestiti e di quelle con specifico vincolo di destinazione, oltre ai proventi derivanti da alienazione di beni patrimoniali disponibili ed altre entrate in conto capitale con riferimento a squilibri di parte capitale. 

In subordine, è possibile impiegare la quota libera del risultato di amministrazione anche da parte degli enti che si trovano in anticipazione di tesoreria o in utilizzo di entrate vincolate.

Ai fini del riequilibrio, non sembrerebbe invece percorribile nel 2016 la strada del ritocco di aliquote e tariffe. L'articolo 1, comma 26, della legge 208/2015 ha infatti sospeso l'efficacia delle deliberazioni comunali che stabiliscono aumenti dei tributi o delle addizionali. Difatti è esclusa qualsiasi manovra che determina un incremento della pressione tributaria sia in termini di aumento di aliquota sia di eliminazione di una detrazione o di modifica regolamentare peggiorativa per il contribuente. 


E poi preclusa la possibilità di introdurre tributi in partenza non istituiti, come l'addizionale comunale Irpef (Corte dei Conti Lombardia, delibera 16/2012), l'imposta di soggiorno (Corte dei Conti Abruzzo delibera 35/2016 e Corte dei Conti Liguria, delibera 10/2016) o l'imposta di scopo. 

La mancata adozione dei provvedimenti di riequilibrio è equiparata alla mancata approvazione del bilancio di previsione, con l'applicazione della procedura che può portare al commissariamento (articolo 141, comma 2 del Tuel). 

Sempre di competenza del consiglio e la variazione di assestamento generale, con la quale devono essere verificate tutte le voci di entrata e di uscita, compreso il fondo di riserva e il fondo di cassa, per assicurare il mantenimento del pareggio di bilancio. In sede di assestamento di bilancio è necessario verificare anche la congruità del fondo crediti di dubbia esigibilità. La verifica deve inoltre estendersi ai vincoli di finanza pubblica previsti per gli anni 2016/2018.

Sempre entro il 31 luglio, la giunta è tenuta ad approvare lo schema di Dup per gli anni 2017 e successivi e ha presentarlo al consiglio per le conseguenti deliberazioni completo di parere dell'organo di revisione. 

Considerato che l'elaborazione del Dup, presuppone una verifica dello stato di attuazione dei programmi, contestualmente alla produzione del documento, il principio di programmazione raccomanda di presentare al consiglio anche lo stato di attuazione dei programmi, da effettuare, ove previsto, in base all'articolo 147-ter del Tuel.

(Fonte - Anna Guiducci e Patrizia Ruffini - Il Sole 24 Ore)