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SALUGGIA (VC) - LA NUOVA AREA EDIFICABILE IN VIA GAMETTO |
Per
molti di Voi, che leggeranno questo brano, questa Determinazione non
interesserà nulla. Quindi fermatevi qui. Non andate avanti nella lettura.
Invece
se vi incuriosisce, continuate a leggere, perché sappiate che questa Determinazione, titolata “OPERE DI URBANIZZAZIONE P.E.C.
S.U.E. 9/B, APPROVAZIONE atti di COLLAUDO”, siglata
e redatta con il numero N.38 DEL15/04/2016, e pubblicata all’Albo Pretorio del
Comune di Saluggia, dal 15 aprile al 30 aprile 2016, cambia, anzi stravolge
completamente quanto sinora affermato, sotto giuramento, da alcuni “testimoni
chiave” nel cosidetto “Processo Edilizia Connection”, che mi vede, mio malgrado,
protagonista.
Per non annoiarvi, non entro nei dettagli
tecnici dell’atto amministrativi, reso noto da un Pubblico Ufficiale, il Responsabile del
Servizio dell’AREA TECNICA LL.PP. E MANUTENZIONI STRAORDINARIE del Comune di
Saluggia.
Mi soffermo solo sul alcuni passaggi, che
lo stesso Pubblico Ufficiale, approvando il Collaudo delle opere di Via
Gametto, AFFERMA IN MANIERA IMPLICITA, e richiama nello stesso :
1) La Deliberazione
del Consiglio Comunale n° 56 in data 26/11/2009 ad oggetto “Piano Esecutivo
Convenzionato n. 11/09 e n. 12/09 – prot. del 15/05/09. Piano Esecutivo Convenzionato
di Libera iniziativa a destinazione residenziale. Approvazione definitiva, E' UN ATTO AMMINISTRATIVI REGOLARE E NON VIZIATO DA ALCUNA ILLEGGITTIMITA’;
2) La Convenzione
urbanistica in data 22/03/2010 rogito Notaio Andrea DRAGONE, in Santhià -
repertorio n° 2602 raccolta n° 1996, sottoscritta tra il Comune di Saluggia ed
i Sig.ri CHECCO Vilma, MOMO Stelvina, FAZIO Rosario, OLGIATI Enrica, SIVORNINO Renzo,
DONATO Augusto e ALESINA Giorgio, dove all’art. 9, sono specificate le opere di
urbanizzazione di interesse comunale da realizzare a carico dei soggetti
attuatori E’ UN ATTO AMMINISTRATIVO REGOLARE E NON VIZIATO DA ALCUNA ILLEGGITTIMITA’;
3) Il Permesso
di Costruire n° 31/10 rilasciato in data 25 ottobre 2010, che prevede la realizzazione di URBANIZAZIONI PIANO ESECUTIVO CONVENZIONATO SUE 9B , relativo
alle opere di urbanizzazione da realizzarsi a scomputo degli oneri di urbanizzazione in via Gametto P.E.C. S.U.E. 9/B - Pratica Edilizia n° 27/10
intestata a COPPO Pietro e CHECCO Vilma, in qualità di aventi titolo – soggetti
attuatori proprietari subentrati negli obblighi di cui alla Convenzione
urbanistica in data 22/03/2010 sottoscritta con il Comune di Saluggia, E’ UN ATTO
AMMINISTRATIVO REGOLARE E NON VIZIATO DA ALCUNA ILLEGGITTIMITA’;
PERCHE' SONO ATTI REGOLARI E NON VIZIATI DA ALCUNA ILLEGGITIMITA' A PARER NOSTRO ???
Ma perché, in
sostanza un Pubblico Ufficiale, il Responsabile del Servizio del Comune di
Saluggia – che si è costituito parte civile per ottenere il risarcimento dei
danni “anche” in Via Gametto, redigendo, approvando e pubblicando la presente
determinazione, attesta che l'iter burocratico seguito da:
1) Il Consiglio
Comunale che approvava la Deliberazione del Consiglio
Comunale n° 56 in data 26/11/2009 ad oggetto “Piano Esecutivo Convenzionato n.
11/09 e n. 12/09 – prot. del 15/05/09. Piano Esecutivo Convenzionato di Libera
iniziativa a destinazione residenziale. Approvazione definitiva;
2) Il Tecnico
Comunale incaricato dell’Urbanistica, suo malgrado coimputato con il
sottoscritto nel medesimo procedimento penale, che redigeva e proponeva l’approvazione
della la Deliberazione del Consiglio Comunale n° 56
in data 26/11/2009 ad oggetto “Piano Esecutivo Convenzionato n. 11/09 e n. 12/09
– prot. del 15/05/09. Piano Esecutivo Convenzionato di Libera iniziativa a
destinazione residenziale. Approvazione definitiva;
3) Il Tecnico
Comunale incaricato dell’Urbanistica, suo malgrado coimputato con il
sottoscritto nel medesimo procedimento penale, che a seguito dell’approvazione
della Deliberazione precedente citata, dava attuazione alla Convenzione urbanistica in data 22/03/2010 rogito Notaio
Andrea DRAGONE, in Santhià - repertorio n° 2602 raccolta n° 1996, sottoscritta
tra il Comune di Saluggia ed i Sig.ri CHECCO Vilma, MOMO Stelvina, FAZIO
Rosario, OLGIATI Enrica, SIVORNINO Renzo, DONATO Augusto e ALESINA Giorgio,
dove all’art. 9, sono specificate le opere di urbanizzazione di interesse
comunale da realizzare a carico dei soggetti attuatori
4) Il Tecnico
Comunale incaricato dell’Urbanistica, suo malgrado coimputato con il
sottoscritto nel medesimo procedimento penale, che a seguito dei precedenti
atti amministrativi , rilasciava il Permesso di
Costruire n° 31/10 in data 25 ottobre 2010, che prevede la realizzazione di
URBANIZAZIONI PIANO ESECUTIVO CONVENZIONATO SUE 9B , relativo alle opere di
urbanizzazione da realizzarsi a scomputo degli oneri di urbanizzazione in via
Gametto P.E.C. S.U.E. 9/B - Pratica Edilizia n° 27/10 intestata a COPPO Pietro
e CHECCO Vilma, in qualità di aventi titolo – soggetti attuatori proprietari
subentrati negli obblighi di cui alla Convenzione urbanistica in data
22/03/2010 sottoscritta con il Comune di Saluggia,
HANNO DETTO TUTTI LA VERITA’ !!!
ORA
ALLA FINE DEL PROCEDIMENTO PENALE,
CHI LO
PAGHERA’ L’AVVOCATO, DEL COMUNE, CHE HA CHIESTO I DANNI PER VIA GAMETTO ???
NOI CITTADINI DI SALUGGIA CON LE NOSTRE
TASSE E TRIBUTI ???
OPPURE IL COMUNE, PER ANALOGIA CON LA
COSTITUZIONE DI PARTE CIVILE, CHIEDERA’ I DANNI HA CHI HA CAUSATO TUTTO QUESTO
DISAGIO ???
ATTENDIAMO
LA
SENTENZA DEFINITIVA...
Ciao alla prossima e
chiunque volesse liberamente
replicare può farlo sempre qui:
P.S. - ECCO, PER ESTESO, LA DETERMINAZIONE
DELL'AREA TECNICA LL.PP. E MANUTENZIONI STRAORDINARIE. ETC.,
N.38 DEL15/04/2016
TITOLATA:
OPERE DI URBANIZZAZIONE P.E.C. S.U.E. 9/BAPPROVAZIONE atti di COLLAUDO