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mercoledì 20 aprile 2016

VIA GAMETTO: QUELLA DETERMINA CHE STRAVOLGE “L’EDILIZIA CONNECTION”.

SALUGGIA (VC) - LA NUOVA AREA EDIFICABILE IN VIA GAMETTO

Per molti di Voi, che leggeranno questo brano, questa Determinazione non interesserà nulla. Quindi fermatevi qui. Non andate avanti nella lettura.

Invece se vi incuriosisce, continuate a leggere, perché sappiate che questa Determinazione, titolata “OPERE DI URBANIZZAZIONE P.E.C. S.U.E. 9/B, APPROVAZIONE atti di COLLAUDO”,  siglata e redatta con il numero N.38 DEL15/04/2016, e pubblicata all’Albo Pretorio del Comune di Saluggia, dal 15 aprile al 30 aprile 2016, cambia, anzi stravolge completamente quanto sinora affermato, sotto giuramento, da alcuni “testimoni chiave” nel cosidetto “Processo Edilizia Connection”, che mi vede, mio malgrado, protagonista.

Per non annoiarvi, non entro nei dettagli tecnici dell’atto amministrativi, reso noto da un Pubblico Ufficiale, il Responsabile del Servizio dell’AREA TECNICA LL.PP. E MANUTENZIONI STRAORDINARIE del Comune di Saluggia.

Mi soffermo solo sul alcuni passaggi, che lo stesso Pubblico Ufficiale, approvando il Collaudo delle opere di Via Gametto,  AFFERMA IN MANIERA IMPLICITA, e richiama nello stesso :

1)     La Deliberazione del Consiglio Comunale n° 56 in data 26/11/2009 ad oggetto “Piano Esecutivo Convenzionato n. 11/09 e n. 12/09 – prot. del 15/05/09. Piano Esecutivo Convenzionato di Libera iniziativa a destinazione residenziale. Approvazione definitiva, E' UN ATTO AMMINISTRATIVI REGOLARE E NON VIZIATO DA ALCUNA ILLEGGITTIMITA’;

2)    La Convenzione urbanistica in data 22/03/2010 rogito Notaio Andrea DRAGONE, in Santhià - repertorio n° 2602 raccolta n° 1996, sottoscritta tra il Comune di Saluggia ed i Sig.ri CHECCO Vilma, MOMO Stelvina, FAZIO Rosario, OLGIATI Enrica, SIVORNINO Renzo, DONATO Augusto e ALESINA Giorgio, dove all’art. 9, sono specificate le opere di urbanizzazione di interesse comunale da realizzare a carico dei soggetti attuatori E’ UN ATTO AMMINISTRATIVO REGOLARE E NON VIZIATO DA ALCUNA ILLEGGITTIMITA’;

3)    Il Permesso di Costruire n° 31/10 rilasciato in data 25 ottobre 2010, che prevede la realizzazione di URBANIZAZIONI PIANO ESECUTIVO CONVENZIONATO SUE 9B , relativo alle opere di urbanizzazione da realizzarsi a scomputo degli oneri di urbanizzazione in via Gametto P.E.C. S.U.E. 9/B - Pratica Edilizia n° 27/10 intestata a COPPO Pietro e CHECCO Vilma, in qualità di aventi titolo – soggetti attuatori proprietari subentrati negli obblighi di cui alla Convenzione urbanistica in data 22/03/2010 sottoscritta con il Comune di Saluggia, E’ UN ATTO AMMINISTRATIVO REGOLARE E NON VIZIATO DA ALCUNA ILLEGGITTIMITA’;
PERCHE' SONO ATTI REGOLARI E NON VIZIATI DA ALCUNA ILLEGGITIMITA' A PARER NOSTRO ???

Ma perché, in sostanza un Pubblico Ufficiale, il Responsabile del Servizio del Comune di Saluggia – che si è costituito parte civile per ottenere il risarcimento dei danni “anche” in Via Gametto, redigendo, approvando e pubblicando la presente determinazione, attesta che l'iter burocratico seguito da:

1) Il Consiglio Comunale che approvava la Deliberazione del Consiglio Comunale n° 56 in data 26/11/2009 ad oggetto “Piano Esecutivo Convenzionato n. 11/09 e n. 12/09 – prot. del 15/05/09. Piano Esecutivo Convenzionato di Libera iniziativa a destinazione residenziale. Approvazione definitiva;

2) Il Tecnico Comunale incaricato dell’Urbanistica, suo malgrado coimputato con il sottoscritto nel medesimo procedimento penale, che redigeva e proponeva l’approvazione della la Deliberazione del Consiglio Comunale n° 56 in data 26/11/2009 ad oggetto “Piano Esecutivo Convenzionato n. 11/09 e n. 12/09 – prot. del 15/05/09. Piano Esecutivo Convenzionato di Libera iniziativa a destinazione residenziale. Approvazione definitiva;

3) Il Tecnico Comunale incaricato dell’Urbanistica, suo malgrado coimputato con il sottoscritto nel medesimo procedimento penale, che a seguito dell’approvazione della Deliberazione precedente citata, dava attuazione alla Convenzione urbanistica in data 22/03/2010 rogito Notaio Andrea DRAGONE, in Santhià - repertorio n° 2602 raccolta n° 1996, sottoscritta tra il Comune di Saluggia ed i Sig.ri CHECCO Vilma, MOMO Stelvina, FAZIO Rosario, OLGIATI Enrica, SIVORNINO Renzo, DONATO Augusto e ALESINA Giorgio, dove all’art. 9, sono specificate le opere di urbanizzazione di interesse comunale da realizzare a carico dei soggetti attuatori

4) Il Tecnico Comunale incaricato dell’Urbanistica, suo malgrado coimputato con il sottoscritto nel medesimo procedimento penale, che a seguito dei precedenti atti amministrativi , rilasciava il Permesso di Costruire n° 31/10 in data 25 ottobre 2010, che prevede la realizzazione di URBANIZAZIONI PIANO ESECUTIVO CONVENZIONATO SUE 9B , relativo alle opere di urbanizzazione da realizzarsi a scomputo degli oneri di urbanizzazione in via Gametto P.E.C. S.U.E. 9/B - Pratica Edilizia n° 27/10 intestata a COPPO Pietro e CHECCO Vilma, in qualità di aventi titolo – soggetti attuatori proprietari subentrati negli obblighi di cui alla Convenzione urbanistica in data 22/03/2010 sottoscritta con il Comune di Saluggia,



HANNO DETTO TUTTI LA VERITA’ !!!


ORA
ALLA FINE DEL PROCEDIMENTO PENALE,
CHI LO PAGHERA’ L’AVVOCATO, DEL COMUNE, CHE HA CHIESTO I DANNI PER VIA GAMETTO ???




NOI CITTADINI DI SALUGGIA CON LE NOSTRE TASSE E TRIBUTI ???

 
OPPURE IL COMUNE, PER ANALOGIA CON LA COSTITUZIONE DI PARTE CIVILE, CHIEDERA’ I DANNI HA CHI HA CAUSATO TUTTO QUESTO DISAGIO ???




ATTENDIAMO 
LA 
SENTENZA DEFINITIVA...


Ciao alla prossima e
chiunque volesse liberamente
replicare può farlo sempre qui:
marco.pasteris@yahoo.it


P.S. - ECCO, PER ESTESO, LA DETERMINAZIONE  
DELL'AREA TECNICA LL.PP. E MANUTENZIONI STRAORDINARIE. ETC.,
N.38 DEL15/04/2016  



TITOLATA:

OPERE DI URBANIZZAZIONE P.E.C. S.U.E. 9/BAPPROVAZIONE atti di COLLAUDO





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