IL PRESIDENTE DELL'ANAC - DOTT. RAFFAELE CANTONE (FONTE INTERNET) |
Oggi, ho letto il brano, pubblicato sul Blog Qui
S’Antonino dall’amico Costanzo Rosa è titolato “AFFIDAMENTO DEL VALORE DI480.576 EURO SENZA GARA”. Per coloro che non l’avessero letto possono prenderne
visione Cliccando QUI.
Io, preso atto di quanto descritto nel suo brano dall’amico
Costanzo Rosa (Clicca QUI),
vorrei con il presente brano
rivolgere al Sindaco
ed a Tutti i Membri
della Giunta Comunale
che hanno
approvato
la Deliberazione
n° 49 del 19 maggio 2016
RIVOLGERE
UN CORTESE
INVITO:
"Prendete, compiuti i dovuti accertamenti a seguito della lettura del presente brano,
seriamente ed immediatamente
in considerazione la possibilità,
di provvedere con estrema celerita’
all’annullamento in autotutela ai sensi della legge 241/90 e s.m.i.
della
Deliberazione di Giunta Comunale
n° 49 del 19 maggio 2016 avente per oggetto “Servizio
di Ristorazione Scolastica. Rinnovo contratto ditta Sodexo, Periodo Agosto
2016/Luglio 2019 e conseguente determinazione del responsabile di
servizio.”
PERCHE’ ???
Semplice, per evitare che qualche Anima Pia e Misericordiosa che popola
questo mondo e circonda con la sua eterea presenza il Municipio di Saluggia,
prenda atto di quanto stiamo per mostrarvi, e dopo apposita
interrogazione\interpellanza sull’argomento, oppure, senza passare dall’aula
del Consiglio Comunale transiti
dalla lettura ai fatti, decidendo
di esporre\segnalare la situazione venutasi a creare con l’approvazione della Delibera di Giunta Comunale n° 49 del 19 maggio 2016.
E scusa Marco,
potresti spiegarci quale situazione si sarebbe,
(il condizionale è d'obbligo)
venuta a creare con l’approvazione della Deliberazione della Giunta Comunale sopracitata,
tale da indurti a suggerire cortesemente
al Sindaco ed ai componenti della Giunta ce hanno approvato tale Deliberazione l’annullamento in autotutela dell’atto
ai sensi della Legge
241/90 e s.m.i ?
SEMPLICE,
POTETE FARLO
ANCHE
VOI DA CASA.
Andate
su Google oppure altro motore di ricerca a piacimento e scrivete le seguenti parole chiave:
CANTONE
ANAC PARERE 18 NOVEMBRE 2015
Oppure
per comodità e rapidità
Potrete così
anche Voi, stando comodamente seduti a casa vostra, leggere il parere espresso,
il 18 novembre 2015, non da me, ma
dal Dott.
Raffaele Cantone, in aspettativa dalla magistratura, e presidente dell'Autorità
nazionale anticorruzione (l'ANAC),
avente per oggetto
“Utilizzo
improprio
delle
proroghe/rinnovi di contratti pubblici”
che ad un certo
punto,
(lo trovate scorrendo il testo)
testualmente
recita:
“Al di fuori dei casi strettamente
previsti dalla legge (art. 23, legge n. 62/2005) la proroga dei contratti
pubblici costituisce una violazione dei principi enunciati all'art. 2 del
d.lgs. 163/2006 e, in
particolare, della libera concorrenza, parità di trattamento, non
discriminazione e trasparenza. La
proroga, nella sua accezione tecnica, ha carattere di temporaneità (Ndr. – Leggasi varie sentenze alla mano,
probabilmente, qualche mese e non tre anni come nella Deliberazione sopracitata) e di strumento
atto esclusivamente ad assicurare il passaggio da un regime contrattuale
ad un altro. Una volta scaduto un
contratto, quindi, l'amministrazione, qualora abbia ancora necessità di
avvalersi dello stesso tipo di prestazione, deve effettuare una nuova gara
(Cons. di Stato n. 3391/2008).
Quanto al rinnovo, è stato chiarito che a seguito dell'intervento abrogativo dell'art. 23 della legge n. 62/2005 (c.d. legge comunitaria 2004), nei confronti della legge n. 537/1993, l'orientamento giurisprudenziale maggioritario attribuisce al divieto di rinnovo dei contratti di appalto scaduti una valenza generale e preclusiva sulle altre e contrarie disposizioni della normativa nazionale che consentono di eludere il divieto di rinnovazione dei contratti pubblici. Tuttavia, l'Autorità ha rilevato residuali margini di applicabilità del rinnovo espresso a determinate condizioni e nel rispetto dei principi comunitari di trasparenza e par condicio alla base dell'evidenza pubblica. In particolare, l'art. 57 comma 5 lett. b) del d.lgs. n. 163/2006 ripristina indirettamente la possibilità di ricorrere al rinnovo dei contratti, ammettendo la ripetizione dei servizi analoghi, purché tale possibilità sia stata espressamente prevista e stimata nel bando e rientri in determinati limiti temporali (cfr. Parere n. 242/2008; Deliberazione n. 183/2007 della ex Avcp).
Ma, soprattutto, condizione inderogabile per l'affidamento diretto dei servizi successivi è che il loro importo complessivo stimato sia stato computato per la determinazione del valore globale del contratto iniziale, ai fini delle soglie di cui all'art. 28 del citato d.lgs. 163 e degli altri istituti e adempimenti che la normativa correla all'importo stimato dell'appalto. Si rinvia – ex plurimis - alla deliberazione n. 6 del 20.02.2013 e al parere AG 38/13 del 24.07.2013.”
Quanto al rinnovo, è stato chiarito che a seguito dell'intervento abrogativo dell'art. 23 della legge n. 62/2005 (c.d. legge comunitaria 2004), nei confronti della legge n. 537/1993, l'orientamento giurisprudenziale maggioritario attribuisce al divieto di rinnovo dei contratti di appalto scaduti una valenza generale e preclusiva sulle altre e contrarie disposizioni della normativa nazionale che consentono di eludere il divieto di rinnovazione dei contratti pubblici. Tuttavia, l'Autorità ha rilevato residuali margini di applicabilità del rinnovo espresso a determinate condizioni e nel rispetto dei principi comunitari di trasparenza e par condicio alla base dell'evidenza pubblica. In particolare, l'art. 57 comma 5 lett. b) del d.lgs. n. 163/2006 ripristina indirettamente la possibilità di ricorrere al rinnovo dei contratti, ammettendo la ripetizione dei servizi analoghi, purché tale possibilità sia stata espressamente prevista e stimata nel bando e rientri in determinati limiti temporali (cfr. Parere n. 242/2008; Deliberazione n. 183/2007 della ex Avcp).
Ma, soprattutto, condizione inderogabile per l'affidamento diretto dei servizi successivi è che il loro importo complessivo stimato sia stato computato per la determinazione del valore globale del contratto iniziale, ai fini delle soglie di cui all'art. 28 del citato d.lgs. 163 e degli altri istituti e adempimenti che la normativa correla all'importo stimato dell'appalto. Si rinvia – ex plurimis - alla deliberazione n. 6 del 20.02.2013 e al parere AG 38/13 del 24.07.2013.”
Ora, formulo tre domande:
1) considerato che, l'affidamento dei servizi oggetto della Deliberazione è avvenuto con forma diretta (rinnovo), ed in assenza di regolare gara d'appalto, è che l'importo
complessivo stimato, dei servizi successivi al rinnovo, sia stato computato in 480.000 euro, come si
desume dalla lettura della Determinazione
del Dirigente AREA AMMINISTRATIVA AFFARI GENERALI E AFFARI SOCIALI ORGANIZZAZIONE GENERALE DELL’AMMINISTRAZIONE - N.33 DEL 31/05/2016, tale
importo è sopra soglia stabilito dalla Legge Comunitaria e Nazionale ?
2) Tale importo v-i-o-l-a le norme richiamate, nella sua Circolare, dal Presidente dell’Autorità Nazionale Anticorruzione il 18 novembre 2015 ???
3) il Rinnovo dell’appalto rispetta
tutti i criteri richiamati nella sua Circolare dal Presidente dell’Autorità NazionaleAnticorruzione il 18 novembre 2015 ???
La risposta la lasciamo
al Sindaco ed alla Giunta Comunale
che hanno approvato
la Delibera di Giunta Comunale
n° 49 del 19 maggio 2016.
In alternativa, lasciamo, inoltre,
al duo della minoranza consigliare
Per Saluggia –
Amici in Comune
libera facoltà di
proporre
al prossimo Consiglio
Comunale,
con lo stesso
pacifico spirito di collaborazione
che cortesemente anima noi,
ad invitare
la Giunta Comunale
ad assumere un Atto che ci sembra dovuto:
l'annullamento in autotutela ai sensi della
Legge 241/90 e s.m.i.
Li autorizziamo pacificamente,
il duo della minoranza consigliare
Per Saluggia – Amici in Comune ,
per velocizzare la formulazione del quesito,
ad un copia-incolla
delle nostre 3 domande,
che abbiamo formulato
al Sindaco oppure
alla Giunta,
formalizzandole
con apposita interrogazione consigliare.
Così fughiamo ogni dubbio
ai Cittadini di Saluggia
che
sono i
legittimi proprietari
di quei
480.000 euro
spesi dalla Giunta Comunale.
Naturalmente
lo
possono
integrare
migliorare
oppure
tacere.
Ciao
alla prossima
e
chiunque volesse
liberamente
replicare
alla
presente
può
farlo sempre qui:
marco.pasteris@yahoo.it