Carissime
Amiche Lettrici e Carissimi Lettori,
abbiamo
visto, la settimana scorsa, le pagine dei giornali locali dedicate a Saluggia
“okkupate” dalle proteste della minoranza consigliare nei confronti della TARI,
la nuova tassa comunale legata al servizio di raccolta e smaltimento dei
rifiuti solidi urbani.
Parole
a ruota libera, luoghi comuni, banalità a profusione; non
un cenno su come siano stati costruiti i presupposti per la definizione delle
bollette che in questi giorni sono pervenute ai cittadini.
Ma
purtroppo tant’è il livello culturale e la preparazione amministrativa di chi
rappresenta una parte degli elettori che avrebbe buon diritto di essere
informata delle posizioni, delle proposte e delle azioni assunte nelle sedi
istituzionali da chi ha eletto.
Parlare
e straparlare è pratica semplice che richiede poca fatica; leggere e capire i documenti amministrativi, per
evidenziare e denunziarne difetti ed eventuali illegittimità, presuppone un
minimo di impegno e di preparazione, prodotti che non si comprano al mercato.
Per
parlare di TARI dobbiamo fare riferimento a due atti del Consiglio comunale:
-
la deliberazione n 10 del 19 maggio 2014 di approvazione di approvazione del
regolamento per l’applicazione dell’imposta comunale unica (IUC) – con
particolare riferimento al capo IV° relativo alla TARI -
- la deliberazione n 17 del 7 luglio 2014 di
approvazione del piano finanziario e delle tariffe della TARI.
Faccio presente che alla deliberazione n 10/2014
la minoranza ha votato contro, concentrando peraltro le critiche sull’IMU e
sulla TASI, mentre alla seduta del 7 luglio 2014, la minoranza era totalmente
assente, per cui non ha offerto alcun contributo, positivo o negativo, alla
costruzione delle tariffe.
Quale legittimazione alla critica può oggi
rivendicare ?
Non può far altro che ciò che ha fatto:
parole, parole ed ancora parole, prive di qualsiasi contenuto concretamente
riferibile alla tassa.
Per poter eventualmente dar corso ad uno
scambio di idee, vi riporto di seguito le tabelle dalle quali è possibile
ricavare l’importo che è stato richiesto in pagamento a ciascuno di voi.
Per
una migliore comprensione della bolletta che avete ricevuto sottolineo che:
- la superficie tassata dovrebbe essere la
stessa della TARSU per chi non dispone di locali classificati come C/2 (Magazzini
e locali di deposito) e/o come C/6 (Stalle, scuderie, rimesse e
autorimesse).
- i locali classificati come C/2 (Magazzini e
locali di deposito) e C/6 (Stalle, scuderie, rimesse e autorimesse),
stando a quello che sta scritto sul regolamento non dovrebbero essere stati
conteggiati.
- dalla lettura della tabella “dati delle
utenze domestiche” –voce “tariffe” - è
possibile ricavare l’importo dovuto, avuto presente il numero dei componenti
del nucleo famigliare, influente sia per la parte fissa che per la parte
variabile della tariffa.
- per
i locali ad uso non domestico la superficie tassata dovrebbe essere la stessa
della TARSU.
- per i locali ad uso non domestico occorre
fare riferimento alla tabella “dati delle utenze non domestiche” –voce
”tariffe” avuto presente la destinazione del locale influente sia per la parte
fissa che per la parte variabile della tariffa.
Ciao alla prossima
e chiunque volesse liberamente
replicare può farlo
sempre qui: