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giovedì 15 settembre 2016

STRETTA DELL'ANAC SUGLI APPALTI SENZA GARA



Basta appalti senza gara con la scusa che a fornire quel software o quel particolare servizio di manutenzione, anche edile, è soltanto un'impresa. 

L'Autorità Anticorruzione mette nel mirino una delle "prassi" più abusate dalle amministrazioni intenzionate ad aggirare le gare d'appalto a danno della concorrenza. 

Si tratta della deroga - concessa in via del tutto eccezionale anche dalle direttive Ue - per i cosiddetti beni e servizi «infungibili». 

Vale a dire i prodotti protetti da copyright o comunque nella disponibilità di un unico operatore.

Aspetto che- quando le cose stanno davvero così rende la gara un inutile spreco di tempo e l'esito è scontato.

Purtroppo i fatti dimostrano che quando si scopre una scorciatoia  è fatale che si tenda a percorrerla anche quando sarebbe vietato. 

Di qui la scelta dell'Anac di inserire in una nuova Linea guida,  inviata per i consueti pareri a Consiglio di Stato e commissioni parlamentari,  le istruzioni che le amministrazioni dovranno seguire per sfruttare le deroghe al codice appalti senza incorrere in contestazioni di legittimità degli affidamenti.

I numeri diffusi dall'Anac, a seguito dei  monitoraggi in corso sulle procedure di affidamento avvenute dopo l'entrata in vigore del nuovo Codice degli Appalti, dicono che ogni anno in Italia si aggiudicano senza pubblicità appalti pubblici per 15 miliardi di euro. 

Non sempre questa scelta è motivata con il fatto che a garantire quel servizio (50% dei casi), quel bene (40%) o addirittura un lavoro o per un'opera pubblica (10% dei casi) sia una sola impresa, ma comunque gli episodi in cui questo accade non sono rari. 

Succede soprattutto nei settori delle forniture sanitarie e dell'informatica «ma una quota non trascurabile attiene ai servizi di riparazione e manutenzione», senza dimenticare il comparto rifiuti. 

Cantone ricorda innanzitutto che il ricorso alla procedura negoziata senza bando è un'ipotesi del tutto eccezionale. 

Attivabile solo al ricorrere di alcune condizioni puntualmente riportate in questo "manuale" diretto a stazioni appaltanti e imprese. 

L'Anac dice subito basta alle giustificazioni di "comodo" finora utilizzate per sfruttare la deroga all'obbligo di gara «Poiché si tratta di una deroga è necessario che i presupposti per ricorrere alla stessa siano accertati con particolare rigore e debitamente motivati nella delibera a contrarre». 

La prima cosa da fare ma cosa da fare è accertare che il bene che si intende acquistare sia a disposizione di un unico operatore. 

Riprendendo le considerazioni riportate nelle pronunce della Corte Ue, l'Anac chiarisce che «la stazione appaltante non può accontentarsi delle dichiarazioni presentate dal fornitore, ma deve verificare l'impossibilità a ricorrere a fornitori o soluzioni alternative attraverso consultazioni di mercato». 

E non solo in Italia, ma eventualmente scandagliando anche « i mercati esteri». 

Per raggiungere l'obiettivo l'Anac chiede alle Pa uno sforzo di programmazione. 

Ma soprattutto chiarisce che va sfruttata a fondo una delle maggiori novità introdotte dal nuovo codice degli appalti: la possibilità di avviare consultazioni di mercato prima di bandire la gara.

Una strada che prima era vietata. 

L'analisi serve a ridurre «l'asimmetria informativa» con le imprese e anche a evitare e di trovarsi incastrati in fenomeni di «lock in». 

Cioè l'impossibilità di sostituire il fornitore al termine dell'appalto perché costerebbe troppo. 

Prima di awiare la consultazione la Pa deve informare il mercato, pubblicando per almeno 15 giorni un avviso sul proprio sito (in homepage). 

L'avviso deve indicare nel dettaglio le esigenze dell'amministrazione e i costi attesi. 

I risultati dell'indagine di mercato vanno poi riportati nella delibera a contrarre, specificando anche le conclusioni che inducono alla trattativa privata.

Ultime indicazioni. 

Primo: non vale giustificare la decisione di evitare la gara sulla base di vecchie consultazioni. 

Secondo: nella delibera vanno anche riportati il valore stimato dell'affidamento e la sua durata. Che deve essere limitata, visto che scaturisce da una commessa affidata in deroga alle basilari regole di concorrenza.

(FONTE - MAURO SALERNO -