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mercoledì 2 marzo 2016

DANNI DA INSIDIE STRADALI - COME OTTENERE IL RISARCIMENTO

SALUGGIA (VC) - 01 MARZO 2016 - VIA LUSANI

Ecco un altro interessante articolo, dopo quello appena pubblicato e titolato " BUCHE STRADALI – IL COMUNE DEVE RISARCIRE I DANNI SE OMETTE LA CUSTODIA E LA SEGNALAZIONE." a seguito del nostro brano di ieri titolato: "BENVENUTI A SALUGGIA...NEL DISASTRO DI VIA LUSANI" approfondiamo oggi la giurisprudenza in materia di risarcimento del danno in casi come quelli che potrebbero accadere durante il transito nell'attuale Via Lusani:


"Sei rimasto coinvolto in un sinistro a causa di una caduta in una buca presente sul manto stradale, o per la presenza di materiale pericoloso sull’asfalto (olio, ghiaia, ghiaccio ecc), per marciapiedi sconnessi, per guardrail non in sicurezza, o ancora, per crollo improvviso di alberi, vegetazione che provoca mancanza di visibilità, caditoie non a raso con il manto stradale, griglie di tombini rotte, mancanza di segnaletica ecc…? Tutti questi eventi possono provocare danni agli utenti della strada, causando lesioni fisiche e materiali per cattiva o mancata manutenzione delle strade e dei luoghi adibiti a pubblico transito.

…E ADESSO ?

In tutti i casi sopra elencati e qualificabili come danni da insidia, si configura una precisa responsabilità in capo alla Pubblica Amministrazione (P.A.), la quale nella qualità di proprietaria o gestore del bene demaniale, è tenuta a risarcire i danni cagionati agli utenti a causa di sinistri stradali occorsi per omessa o insufficiente manutenzione delle rete stradale. La prima cosa da fare è inoltrare una richiesta danni per raccomandata al proprietario del bene demaniale che potrebbe essere Autostrade per l’Italia spa, la Provincia, il Comune o l’ANAS e qui serve l’assistenza di un legale per rivolgere la richiesta all’Ente competente.

ORIENTAMENTO DELLA GIURISPRUDENZA SULLA RESPONSABILITA DELLA P.A.

Per molti anni l’orientamento dominante in giurisprudenza è rimasto ancorato al concetto di insidia e trabocchetto, per cui la P.A. era tenuta a mantenere il patrimonio stradale in uno stato tale da impedire che l’utente potesse subire conseguenze pregiudizievoli a causa dell’esistenza di situazioni di pericolo occulte e imprevedibili. Si affermava sostanzialmente che, a causa della notevole estensione e vastità delle rete stradale pubblica e dell’uso generalizzato delle collettività, fosse impossibile per la P.A. esercitare un controllo effettivo, con conseguente onere probatorio a carico del danneggiato di dimostrare ai sensi dell’art. 2043 cc la condotta tenuta, il danno subito, il nesso di causalità (inteso come conseguenza normale fra condotta del danneggiato e sinistro) nonché l’elemento soggettivo della colpa della P.A. Praticamente si rendeva gravoso per il danneggiato provare il sinistro ed essere risarcito. Con la sentenza della Cassazione n.15384/06 si ha una rottura con il precedente orientamento e la giurisprudenza arriva ad affermare una responsabilità oggettiva della P.A. per i beni demaniali in custodia, ai sensi dell’art. 2051 cc. Ne deriva che per dimostrare la responsabilità della P.A. è sufficiente che sussista il nesso di causalità tra la cosa in custodia e il danno arrecato. Sul paino processuale ciò comporta una grande facilitazione per il danneggiato che dovrà soltanto fornire la prova dell’evento dannoso in cui è stato coinvolto e del nesso di causalità e cioè che il sinistro si è verificato come conseguenza normale della particolare condizione, potenzialmente lesiva, posseduta dalla cosa. (sentenza Cassazione n.79637/12). La P.A. per esimersi dalla responsabilità, dovrà provare che il sinistro si è verificato per un caso fortuito o comportamento del danneggiato.

CAUSE DI ESCLUSIONE DELLA RESPONSABILITA’ DELLA P.A.
IL CASO FORTUITO

Una volta dimostrato il nesso di causalità tra l’insidia stradale (buca ecc.) e il danno, è sempre configurabile la responsabilità del custode, a meno che la P.A. dimostri che l’evento lesivo si è verificato a seguito del c.d. caso fortuito riconducibile non alla cosa (buca ecc.) ma ad unelemento esterno avente i caratteri dell’oggettiva imprevedibilità e inevitabilità che può essere costituita dalla forza maggiore, dal fatto del terzo o dallo stesso danneggiato. Per far comprendere meglio al lettore, la giurisprudenza ha considerato casi di forza maggiore, il temporale, il nubifragio o la calamità naturale, tenendo conto della particolare intensità ed eccezionalità del fenomeno. Un esempio di esclusione della responsabilità della P.A. per fatto del terzo può essere il caso del cantiere stradale, in cui l’area risulti completamente recintata e affidata all’esclusiva custodia dell’appaltatore e pertanto dei danni subiti ne risponderà soltanto lui.

LA CONDOTTA DEL DANNEGGIATO

Un’altra causa di esclusione di responsabilità per la P.A. o per lo meno di un concorso di colpa è costituita dalla condotta del danneggiato. Gli utenti della strada sono gravati pertanto secondo il principio di autoresponsabilità codificato dall’art. 1227 c.c. di un dovere generale di attenzione e diligenza, in base al quale il comportamento del soggetto danneggiato contrario alla c.d. ordinaria diligenza, può incidere sulla responsabilità della P.A. fino a limitarla o addirittura escluderla. Sarà onere della P.A. provare che l’evento dannoso sia stato, in tutto o in parte, determinato dal comportamento stesso del danneggiato, mentre sarà onere del danneggiato dimostrare il contrario. Un esempio potrebbe essere la presenza di un ostacolo (dislivello di ghiaia), evitabile con un maggior livello di attenzione ad escludere la responsabilità della P.A. o ancora l’utilizzo improprio del bene demaniale rispetto all’ordinaria destinazione.

COME SI COMPORTANO LE COMPAGNIE ASSICURATRICI DEGLI ENTI PUBBLICI

Per esperienza professionale, difficilmente si riesce ad essere risarciti al 100% in quanto le assicurazioni cercano sempre di trovare una causa di esclusione delle responsabilità per fatto imputabile al danneggiato e la maggior parte dei sinistri vengono liquidati in concorso di colpa, sempre che il danneggiato provi il sinistro con documentazione fotografica, testimoni o meglio ancora con l’intervento delle Autorità. Il mio consiglio è quello di acquisire nell’immediatezza dell’evento tutte le prove e farsi assistere da un legale"