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sabato 26 marzo 2016

GLI IMMOBILI VUOTI NON PAGANO LA TASSA RIFIUTI



Gli immobili vuoti non sono soggetti alla Tari. Il mancato utilizzo di un immobile, privo di mobili o di allacci alle reti idriche o elettriche, esonera il contribuente dal pagamento della tassa rifiuti. È questa la tesi dell'Ifel espressa in uno schema di regolamento Tari predisposto per i comuni, che all'articolo 4 elenca gli immobili esclusi dal prelievo per inidoneità a produrre rifiuti. È una questione dibattuta da anni e che ha fatto registrare contrastanti prese di posizione della giurisprudenza, di legittimità e di merito, e del ministero dell'economia e delle finanze. Ad oggi, però, solo la Cassazione non ha cambiato idea e ha sempre mantenuto fermo il principio che non è decisiva ai fini della tassazione la scelta del titolare di usare o meno l'immobile. Ciò che conta è che l'immobile sia oggettivamente utilizzabile o suscettibile di produrre rifiuti. Occorre guardare alle condizioni del locale o dell'area e non all'uso che intende farne l'occupante o il detentorc. La maggior parte delle amministrazioni locali, invece, ha escluso dalla tassazione gli immobili inutilizzati, se privi di allacci alle reti, idriche ed elettriche, o di mobili. È evidente, quindi, che la posizione espressa dall'Ifel con il regolamento Tari si pone in contrasto con le regole da tempo affermate dalla Suprema corte e, tra l'altro, con l'interpretazione fornita dallo stesso istituto di finanza locale con una nota del 1° settembre 2014. Nella nota Ifel, correttamente, era stato precisato che la tassa è dovuta a prescindere dall'uso degli immobili, purché siano « potenzialmente in grado di produrre rifiuti urbani». Dunque, «indipendentemente dalla circostanza che vi sia un effettivo utilizzo del servizio pubblico». E la regola stabilita dalla Cassazione per la Tarsu vale anche per Tares e Tari. In effetti la Cassazione (ordinanza 18022/2013), per esempio, ha ritenuto legittima la pretesa del comune di Bologna di applicare la Tarsu a nn appartamento inutilizzato. Per i giudici di legittimità, il cambio di residenza del contribuente, la denuncia di cessazione dell'occupazione dell'immobile e il mancato consumo di energia elettrica non lo esonerano dal pagamento della tassa rifiuti. Vanno esclusi dalla tassazione solo gli immobili non utilizzabili (inagibili, inabitabili, diroccati). Non ha alcuna rilevanza la scelta soggettiva dei titolari di non utilizzarli. Anche il mancato arredo non costituisce prova dell'inutilizzabilità dell'immobile e della inettitudine alla produzione di rifiuti. Un alloggio che il proprietario lasci inabitato e non arredato si rivela inutilizzato, ma non oggettivamente inutilizzabile. Per la prima volta il principio è stato affermato con la sentenza 16785/2002, poi ribadito con le sentenze 9920/2003, 22770/2009, 1850/2010 e altre. Sempre la Cassazione (ordinanza 1332/2013) ha chiarito che l'esonero dal pagamento non spetta neppure quando il contribuente fornisca la prova dell'avvenuta cessazione di un'attività industriale.

 

 (FONTE – SERGIO TROVATO - ITALIA OGGI)