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sabato 1 ottobre 2016

GARAGE SENZA TARI SE NON PRODUCONO RIFIUTI


Autorimesse e garage sono soggetti al pagamento della tassa rifiuti, ma i contribuenti sono esonerati dal pagamento se provano che questi immobili non producono rifiuti. È quanto ha affermato la Corte di cassazione con l'ordinanza 17623 del 5 settembre 2016. I giudici di piazza Cavour con la pronuncia in esame consentono al contribuente di fornire la prova per dimostrare la mancata produzione di rifiuti e, per l'effetto, l'esclusione dal prelievo.
In particolare, hanno ritenuto che grava sul contribuente l'onere di dimostrare la sussisstenza delle condizioni per beneficiare delle esenzioni e, allo stesso modo, di segnalare al comune che alcune aree detenute o occupate aventi le specifiche caratteristiche strutturali e di destinazione sono "inidonee alla produzione di rifiuti".
Non basta la peculiare destinazione funzionale dell'immobile ad autorimessa. Va escluso che "un locale adibito a garage non possa che ritenersi, di per se, improduttivo di rifiuti solidi urbani". 
Anche se non  è semplice provare per l'interessato provare la mancata produzione di rifiuti, considerato che per la stessa Corte non è motivo di esonero dalla tassazione il mancato allaccio dei locali alle reti idriche e elettriche. Dunque, garage e autorimesse sono soggetti al pagamento della tassa rifiuti. Ma questa regola stabilita dalla Cassazione vale anche per gli altri immobili che hanno le stesse caratteristiche dei garage, vale a dire box, cantine e soffitte, e si applica a tutti i tributi che si sono alternati nel corso degli ultimi anni: Tarsu, Tia, Tares e Tari. La legge pone sempre a carico dei possessori degli immobili una presunzione legale relativa alla produzione di rifiuti. L'impossibilità dei locali o delle aree a produrre rifiuti per la loro natura o per il particolare uso cui sono destinati non può essere presunta dal giudice tributario, essendo onere del contribuente indicare nella denuncia originaria o di variazione le obiettive condizioni di inutilizzabilità. Tuttavia anche questa pronuncia della Cassazione dà una mano ai Comuni, considerato il gettito che deriva da questi immobili, e va oltre le pronunce dei giudici di merito che hanno ritenuto non tassabili i garage e non applicabili e non applicabili le norme contenute nella disciplina della tassa rifiuti (decreto legislativo 507/1993) perchè non in linea con la normativa Ue e con il principio "chi inquina paga".
(FONTE