"Italia non può e non vuole dimenticare".
(Clicca QUI)
Un sentito ringraziamento all'Amministrazione Comunale
di Saluggia,
che ha commemorato l'evento mantenendo l'assoluto silenzio sul suo sito internet, seppure le disposizioni della
Art. 1.
1.
La Repubblica riconosce il 10 febbraio quale «Giorno del ricordo» al fine di
conservare e rinnovare la memoria della tragedia degli italiani e di tutte le
vittime delle foibe, dell’esodo dalle loro terre degli istriani, fiumani e
dalmati nel secondo dopoguerra e della più complessa vicenda del confine
orientale.
2.
Nella giornata di cui al comma 1 sono previste iniziative per diffondere la
conoscenza dei tragici eventi presso i giovani delle scuole di ogni ordine e
grado. È altresì favorita, da parte di istituzioni ed enti, la realizzazione di
studi, convegni, incontri e dibattiti in modo da conservare la memoria di
quelle vicende. Tali iniziative sono, inoltre, volte a valorizzare il
patrimonio culturale, storico, letterario e artistico degli italiani
dell’Istria, di Fiume e delle coste dalmate, in particolare ponendo in rilievo
il contributo degli stessi, negli anni trascorsi e negli anni presenti, allo
sviluppo sociale e culturale del territorio della costa nord-orientale
adriatica ed altresì a preservare le tradizioni delle comunità istriano-dalmate
residenti nel territorio nazionale e all’estero.
3. Il «Giorno del ricordo» di cui al comma 1 è considerato solennità civile ai sensi dell’articolo 3 della legge 27 maggio 1949, n. 260. Esso non determina riduzioni dell’orario di lavoro degli uffici pubblici né, qualora cada in giorni feriali, costituisce giorno di vacanza o comporta riduzione di orario per le scuole di ogni ordine e grado, ai sensi degli articoli 2 e 3 della legge 5 marzo 1977, n. 54.
4. Dall’attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
3. Il «Giorno del ricordo» di cui al comma 1 è considerato solennità civile ai sensi dell’articolo 3 della legge 27 maggio 1949, n. 260. Esso non determina riduzioni dell’orario di lavoro degli uffici pubblici né, qualora cada in giorni feriali, costituisce giorno di vacanza o comporta riduzione di orario per le scuole di ogni ordine e grado, ai sensi degli articoli 2 e 3 della legge 5 marzo 1977, n. 54.
4. Dall’attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
SI ATTENDE
INTERROGAZIONE MINORANZA
LOCALE
A TAL PROPOSITO.
CERTI CHE NON ARRIVERA'
MAI...
Per i Martiri delle
Foibe
una preghiera la diciamo
Noi:
Rèquiem aetèrnam,
dona eis, Domine,
et lux perpètua lùceat eis.
Requiéscant in pace.
Amen.
dona eis, Domine,
et lux perpètua lùceat eis.
Requiéscant in pace.
Amen.
L'eterno riposo,
dona loro, o Signore,
e splenda ad essi la Luce Perpetua.
Riposino in pace.
Amen.
dona loro, o Signore,
e splenda ad essi la Luce Perpetua.
Riposino in pace.
Amen.
E chiunque
volesse democraticamente
replicare ci
trova sempre qui:
marco.pasteris@yahoo.it